Cassazione Civile, Ordinanza n. 08905/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito di un professionista per l'anno d'imposta 2003, recuperando a tassazione maggiori componenti positivi desunti da indagini finanziarie su conti correnti. L'accertamento si fondava su versamenti e prelevamenti bancari ritenuti non giustificati, che il contribuente aveva invece spiegato come anticipazioni o rimborsi effettuati nell'ambito di rapporti con società delle quali era legale rappresentante o socio. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte. In appello la CTR aveva accolto il gravame del contribuente soltanto per i prelevamenti, ritenendo invece non assolto l'onere probatorio sui versamenti. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, dopo Corte cost. n. 228 del 2014 e in forza del d.l. n. 193 del 2016, la presunzione bancaria non sarebbe più operante per i professionisti anche sui versamenti, o comunque non retroattivamente per l'anno 2003. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, lamentando che la CTR aveva respinto in modo globale e generico le giustificazioni documentali offerte per le singole movimentazioni, senza una verifica analitica di ciascuna operazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che per i lavoratori autonomi e professionisti la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 continua ad operare quanto ai versamenti non giustificati; la pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha inciso solo sui prelevamenti, e la modifica legislativa del 2016 ha espunto il riferimento ai compensi solo con riguardo ai prelevamenti, senza eliminare la presunzione sui versamenti. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito, in presenza di una presunzione bancaria superabile con prova contraria analitica, deve esaminare in modo rigoroso e specifico la documentazione prodotta per ciascuna movimentazione, non potendo limitarsi a una valutazione globale e generica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione bancaria resta operante per i versamenti non giustificati anche nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi; l'intervento della Corte costituzionale e la modifica legislativa del 2016 hanno inciso solo sui prelevamenti, non sui versamenti.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 quale base della presunzione legale in materia di accertamenti bancari anche ai fini IVA.
La presunzione legale prevista dalle norme tributarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Richiamato ai fini del motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione/struttura della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato ai fini del motivo di ricorso relativo al contenuto motivazionale della decisione tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per la censura di violazione di legge sul regime della presunzione bancaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per la censura del vizio di motivazione/struttura della sentenza impugnata.
Corte cost. n. 228 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità della presunzione bancaria solo nella parte in cui consente di presumere compensi da prelevamenti ingiustificati dei lavoratori autonomi; non riguarda i versamenti.
d.l. n. 193 del 2016, art. 7-quater
Ha modificato l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 espungendo le parole 'o compensi' solo con riferimento ai prelevamenti, senza abrogare la presunzione sui versamenti.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la modifica dell'art. 32.
Massime di principio
- In tema di indagini bancarie, per i professionisti e lavoratori autonomi la presunzione legale sui versamenti non giustificati continua a operare, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha inciso esclusivamente sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, non sui versamenti.
- La modifica normativa del 2016 ha avuto portata esplicativa e di riallineamento al decisum costituzionale, ma non ha eliminato la presunzione sui versamenti per i redditi di lavoro autonomo.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo mediante prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili.
- Il giudice di merito, quando il contribuente adduca giustificazioni documentali per movimentazioni bancarie, deve valutarle puntualmente per singola posta e motivare espressamente sulle relative risultanze; non è sufficiente un apprezzamento globale e generico della documentazione.
- La presunzione legale in materia di accertamenti bancari soddisfa l'onere probatorio dell'Amministrazione mediante i dati dei conti, senza necessità dei requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
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