Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva rettificato, per l’anno 2010, IRES, IRAP e IVA di una società, sulla base del presunto scostamento dei dati di volume d’affari e reddito d’impresa dagli studi di settore per gli anni 2009, 2010 e 2011. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata, ma per una diversa ragione, cioè la ritenuta violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, poiché all’esito dei controlli non sarebbe stato redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni, considerato presupposto indispensabile per l’avviso. L’Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, sostenendo che la norma si applicherebbe solo agli accertamenti effettuati presso i locali del contribuente e non agli accertamenti "a tavolino"; 2) violazione dell’art. 12, commi 2, 3 e 4, l. 212/2000, per non avere la CTR considerato il contraddittorio comunque instaurato mediante invito a produrre documentazione e fornire chiarimenti; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato l’esistenza del contraddittorio e le deduzioni di merito dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio della notificazione. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato prima alla sede della società senza esito per irreperibilità e poi, solo successivamente, al domicilio del legale rappresentante, ma senza deposito dell’avviso di ricevimento. Secondo la Corte, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento impedisce di verificare l’effettivo perfezionamento della notifica tramite posta e integra non una semplice nullità, bensì inesistenza della notificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di disporre rinnovazione ex art. 291 c.p.c. È stata inoltre esclusa la debenza delle spese, perché la contribuente non si è costituita, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato poiché l’Amministrazione è soggetto istituzionalmente esonerato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come base dell’accertamento del maggior reddito contestato, ma non oggetto della decisione di legittimità nel merito
la Corte richiama il motivo di ricorso sulla sua applicabilità, ma non decide il merito perché assorbe la questione la inammissibilità del ricorso
art. 12, commi 2, 3 e 4, l. 212/2000
norme invocate per sostenere la sussistenza di un contraddittorio endoprocedimentale comunque avvenuto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come parametro dei primi due motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicata come parametro del terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi
richiamato per individuare il termine entro cui andava riattivato il procedimento notificatorio dopo il primo esito negativo
l’avviso di ricevimento è indicato come documento necessario a provare la consegna, la data e l’identità del destinatario della notifica postale
la rinnovazione della notificazione non è possibile quando la notificazione è inesistente per mancata produzione dell’avviso di ricevimento
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
ha sospeso per nove mesi i termini di impugnazione ricadenti nel periodo indicato
richiamati per la sospensione emergenziale dei termini processuali dovuta alla pandemia da Covid-19
non è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è istituzionalmente esonerata dal versamento
richiamata quale disciplina della notificazione eseguita tramite servizio postale
richiamata per i rinvii contenuti nella disciplina delle notificazioni eseguite ai sensi della l. 53/1994
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione dell’avviso di ricevimento è necessaria per provare il perfezionamento della notificazione; in sua mancanza la notifica è inesistente e il ricorso è inammissibile.
- Quando la prima notificazione del ricorso non va a buon fine, la parte deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio entro il termine applicabile, tenendo conto delle eventuali sospensioni dei termini.
- La notificazione eseguita presso la parte anziché presso il difensore costituito può al più integrare una nullità, ma non è di per sé sufficiente a fondare l’inesistenza della notificazione.
- Se la notificazione è inesistente, il giudice non può disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Le questioni di merito sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’applicabilità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente restano assorbite quando il ricorso per cassazione è inammissibile per vizio della notificazione.
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