Cassazione Civile, Ordinanza n. 15824/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa per l'asserito accesso abusivo di un'autovettura in una zona a traffico limitato in data 10 luglio 2017. La destinataria della sanzione ha proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 23 L. n. 689/1981, sostenendo che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, spettava all'amministrazione provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, compresa la mancata operatività di eventuali cause giustificative, e che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non provato l'uso del veicolo per il trasporto di persona disabile o la presenza a bordo del relativo titolare del contrassegno. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la ritenuta legittimità dell'accertamento con dispositivi elettronici e sostenendo che avrebbe dovuto esservi contestazione immediata, anche per consentire agli agenti di verificare sul posto la sussistenza del contrassegno invalidi e la presenza del titolare a bordo, nonché la specifica indicazione delle ragioni dell'omessa contestazione immediata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta accertata la violazione dell'accesso abusivo in ZTL, l'onere di provare i fatti impeditivi o giustificativi, come l'eventuale trasporto di persona disabile munita di contrassegno o la sua presenza a bordo, grava sulla parte opponente; inoltre, la censura ex art. 2697 c.c. non può investire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo perché, in caso di accessi rilevati mediante impianti elettronici ai varchi ZTL, la normativa speciale consente l'esonero dalla contestazione immediata; la Corte ha inoltre ribadito che il giudice non può sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in assenza di specifiche violazioni normative. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria grava sull'amministrazione; tuttavia, una volta provata la violazione, il soggetto sanzionato deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, come una causa di giustificazione relativa al transito in ZTL.
art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa opera il riparto dell'onere probatorio secondo cui l'amministrazione deve provare la violazione, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti impeditivi o esimenti.
È richiamato quale norma modificativa della disciplina processuale dell'opposizione a sanzione amministrativa.
Sono evocati dalla ricorrente in tema di contestazione immediata, ma la Corte ribadisce che la disciplina speciale delle rilevazioni elettroniche in ZTL consente l'esonero dalla contestazione immediata.
Per gli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato rilevati con impianti installati ai varchi, l'accertamento può avvenire con esonero dalla contestazione immediata.
È richiamato come norma regolamentare che consente l'accertamento delle violazioni rilevate da dispositivi elettronici senza contestazione immediata.
È il parametro del vizio di violazione di legge invocato, ma la Corte osserva che non può essere usato per censurare la mera valutazione delle prove.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto è ammesso solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti decisivi, qui non dedotti in modo efficace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'amministrazione deve provare la violazione contestata, ma il soggetto opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, incluse eventuali cause di giustificazione.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non è utilizzabile per contestare la valutazione, positiva o negativa, delle prove raccolte.
- Quando la violazione di accesso in zona a traffico limitato è accertata mediante impianti elettronici installati ai varchi, la contestazione immediata può essere esclusa dalla disciplina speciale.
- In assenza di una specifica previsione normativa violata, il giudice non può sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione circa l'impiego di uomini e mezzi per assicurare la contestazione immediata delle infrazioni.
- Il vizio di motivazione o omesso esame può essere dedotto solo nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio.
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