Cassazione Civile, Ordinanza n. 35886/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di riclassamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, relativo a un'unità immobiliare sita in una microzona di Roma. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ottenendo l'annullamento in primo grado per difetto di motivazione. In appello, la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione rilevando che, in una revisione del classamento per microzona, l'atto deve esporre in modo rigoroso le ragioni concrete del nuovo classamento, i criteri utilizzati, le operazioni compiute e i dati posti a base della revisione, così da consentire la difesa del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990, dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e contenesse i presupposti di fatto e di diritto della rettifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico del ricorso. Ha ribadito che, nei procedimenti di revisione del classamento basati sul significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale, e non può limitarsi al richiamo dei presupposti normativi o a formule generiche. Occorre invece indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona, le specifiche caratteristiche dell'immobile e il modo in cui tali elementi incidono sul diverso classamento della singola unità. Poiché la CTR si era attenuta a tali principi, evidenziando la genericità della motivazione dell'atto, la Corte ha rigettato il ricorso. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per l'assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici sul caso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Consente la revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali in presenza di significativo scostamento dei valori, ma richiede una motivazione rigorosa e concreta dell'atto di riclassamento.
L'atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere conoscibili al contribuente le ragioni della pretesa.
Il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione tale da sovvertire l'esito sulla sufficienza della motivazione dell'atto.
art. 3, comma 154, lett. e), L. n. 662/1996
Ai fini dell'attribuzione della rendita catastale occorre considerare congiuntamente i caratteri dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 la motivazione dell'avviso deve essere rigorosa, completa e specifica, non potendo risolversi in formule stereotipate o nel mero richiamo dello scostamento tra valori di mercato e valori catastali.
- L'atto di revisione del classamento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e le specifiche caratteristiche dell'immobile, spiegando il nesso tra tali elementi e la variazione di classamento della singola unità.
- La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di approntare una difesa effettiva, oltre a delimitare l'oggetto del futuro contenzioso, precludendo all'Ufficio di introdurre in giudizio ragioni diverse da quelle enunciate nell'atto.
- Nella determinazione del classamento occorre considerare congiuntamente il contesto urbano, la qualità ambientale della zona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare; la loro omissione rende la motivazione inidonea.
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