Cassazione Civile, Ordinanza n. 32386/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento per imposte indirette riferite all'anno d'imposta 2013, emesse a seguito di avviso di liquidazione per decadenza dai benefici fiscali della c.d. agevolazione "prima casa" fruiti su un atto di compravendita. In primo grado il contribuente non contestava il merito della pretesa, ma deduceva soprattutto la nullità della notifica dell'avviso di liquidazione e, in subordine, l'inapplicabilità della sanzione. La C.T.P. accoglieva solo in parte, annullando le sanzioni e confermando per il resto; la C.T.R. rigettava gli appelli del contribuente e dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente denunciava, con unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la notifica dell'avviso di liquidazione fosse invalida perché eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta senza previa ricerca del destinatario da parte del messo notificatore. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale deducendo la violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997, 13 d.lgs. n. 471/1997 e nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso che il contribuente aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater ex L. n. 197/2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che era stata accolta con piano di pagamento rateale; inoltre il contribuente aveva versato la prima rata e quelle scadute. La Corte ha quindi applicato la sopravvenuta norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis della L. n. 108/2025, che chiarisce quando la definizione si perfeziona ai fini dell'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché, alla luce della documentazione depositata e della norma sopravvenuta di interpretazione autentica, la definizione agevolata si era perfezionata con il pagamento della prima rata. Di conseguenza il processo non è stato deciso sui motivi di ricorso e ricorso incidentale, e le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato დამატizionale ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale conseguenza opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma evocata per denunciare in cassazione la violazione di legge relativa alla validità della notificazione e alla disciplina delle sanzioni.
art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come parametro della validità della notifica eseguita per irreperibilità assoluta, che egli assumeva essere stata effettuata senza previa ricerca del destinatario.
richiamato nel ricorso incidentale dell'Ufficio in tema di sanzioni tributarie.
richiamato nel ricorso incidentale dell'Ufficio in tema di sanzione applicata o meno alla fattispecie.
nota II-bis art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamata nel ricorso incidentale quale disciplina dell'agevolazione "prima casa" e della sua decadenza.
L. n. 197/2022, art. 1, commi 235, 236 e 241
normativa sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione; la Corte la considera, per effetto della norma interpretativa sopravvenuta, rilevante ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 3-bis d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025
richiamato dalla norma interpretativa come ulteriore ipotesi di definizione agevolata rilevante ai fini dell'estinzione dei giudizi.
"ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
norma di interpretazione autentica applicata dalla Corte per ritenere perfezionata la definizione agevolata con il pagamento della prima rata e dichiarare l'estinzione del giudizio d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché la declaratoria di estinzione non equivale a rigetto nel merito né a inammissibilità/improcedibilità.
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
richiamato per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata depositata in giudizio.
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
richiamato per la documentazione attestante la comunicazione necessaria ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il debitore abbia aderito a una definizione agevolata dei carichi e risulti il versamento della prima o unica rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio se la disciplina sopravvenuta o la relativa norma di interpretazione autentica considera tale pagamento sufficiente a perfezionare la definizione ai soli fini estintivi.
- La sopravvenuta definizione agevolata del debito può travolgere la prosecuzione del giudizio anche in cassazione, imponendo una declaratoria di estinzione senza esame dei motivi di ricorso principale o incidentale.
- La declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di una norma di interpretazione autentica, il giudice deve applicare il significato da essa imposto al requisito del perfezionamento della definizione, senza richiedere ulteriori adempimenti diversi dal pagamento della rata indicata dalla legge per gli effetti estintivi del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32209/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32210/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →