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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32386/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento per imposte indirette riferite all'anno d'imposta 2013, emesse a seguito di avviso di liquidazione per decadenza dai benefici fiscali della c.d. agevolazione "prima casa" fruiti su un atto di compravendita. In primo grado il contribuente non contestava il merito della pretesa, ma deduceva soprattutto la nullità della notifica dell'avviso di liquidazione e, in subordine, l'inapplicabilità della sanzione. La C.T.P. accoglieva solo in parte, annullando le sanzioni e confermando per il resto; la C.T.R. rigettava gli appelli del contribuente e dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente denunciava, con unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la notifica dell'avviso di liquidazione fosse invalida perché eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta senza previa ricerca del destinatario da parte del messo notificatore. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale deducendo la violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997, 13 d.lgs. n. 471/1997 e nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso che il contribuente aveva presentato domanda di adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater ex L. n. 197/2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che era stata accolta con piano di pagamento rateale; inoltre il contribuente aveva versato la prima rata e quelle scadute. La Corte ha quindi applicato la sopravvenuta norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis della L. n. 108/2025, che chiarisce quando la definizione si perfeziona ai fini dell'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché, alla luce della documentazione depositata e della norma sopravvenuta di interpretazione autentica, la definizione agevolata si era perfezionata con il pagamento della prima rata. Di conseguenza il processo non è stato deciso sui motivi di ricorso e ricorso incidentale, e le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato დამატizionale ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale conseguenza opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il debitore abbia aderito a una definizione agevolata dei carichi e risulti il versamento della prima o unica rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio se la disciplina sopravvenuta o la relativa norma di interpretazione autentica considera tale pagamento sufficiente a perfezionare la definizione ai soli fini estintivi.
  • La sopravvenuta definizione agevolata del debito può travolgere la prosecuzione del giudizio anche in cassazione, imponendo una declaratoria di estinzione senza esame dei motivi di ricorso principale o incidentale.
  • La declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di una norma di interpretazione autentica, il giudice deve applicare il significato da essa imposto al requisito del perfezionamento della definizione, senza richiedere ulteriori adempimenti diversi dal pagamento della rata indicata dalla legge per gli effetti estintivi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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