Cassazione Civile, Sentenza n. 20060/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011: Exitone contestava rilievi Iva e Irap; insieme a STI S.p.A. contestava rilievi Ires. L'Agenzia aveva ritenuto alcune operazioni intra‑gruppo oggettivamente inesistenti per mancanza di prove sulla loro effettività e aveva emesso gli atti nell'ambito del consolidato fiscale; le ricorrenti denunciavano vizi di diritto e di motivazione dinanzi alla CTP, alla CTR e poi in Cassazione con cinque motivi (raddoppio termini per obbligo di denuncia penale, onere della prova e principio dispositivo, insufficiente/contraddittoria motivazione, omissione di notifica alla capogruppo nel regime IVA di gruppo, e disciplina delle spese quando l'Ufficio difende con propri funzionari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sui punti principali: 1) il raddoppio dei termini per accertamento è operativo quando sussistono oggettive fattispecie che impongono l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p., indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dalla menzione dell'atto; 2) le censure sulla valutazione probatoria sono inammissibili in cassazione nella misura in cui mirano a rinnovare il giudizio di fatto (il sindacato di legittimità è limitato); 3) la motivazione della CTR è ritenuta adeguata e non contraddittoria; 4) nel regime di "IVA di gruppo" non opera un obbligo di notifica dell'accertamento alla capogruppo per le posizioni IVA dei singoli aderenti; 5) l'Agenzia, anche se assistita da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese di lite (con la riduzione del 20% prevista dalla giurisprudenza). Le ricorrenti sono condannate a rifondere le spese in favore dell'Agenzia per euro 23.000,00 oltre spese prenotate a debito; è dichiarata l'eventuale sussistenza dell'ulteriore contributo unificato secondo norme vigenti.
Norme richiamate
Uso della disposizione richiamata nei motivi relativi ai termini di accertamento; la Corte valuta il raddoppio dei termini in relazione alla sussistenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale.
Richiamato in relazione alle regole IVA contestate; la Corte considera il quadro normativo IVA nel valutare la legittimità degli accertamenti su operazioni intra‑gruppo.
La Corte interpreta che la sussistenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale ai sensi di questa norma determina il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento fiscale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia.
Corte Costituzionale, sent. 20 luglio 2011, n. 247
«il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento»
Conferma che l'unico requisito per il raddoppio dei termini è l'esistenza dell'obbligo di denuncia; il giudice tributario deve verificare, eventualmente con valutazione ex post, la reale ricorrenza di tali presupposti e l'eventuale uso strumentale da parte dell'Amministrazione.
Richiamato in relazione al principio dispositivo e al libero convincimento del giudice; la Corte ricorda che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo i ristretti limiti di legge.
Riguarda l'onere della prova: la Corte afferma che non vi è stata inversione dell'onere, ma una valutazione delle presunzioni e delle prove di merito che non è sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel contesto dell'onere probatorio per l'accertamento fiscale; la Corte conferma che la CTR ha correttamente valutato le prove senza travalicare il riparto degli oneri della prova.
Richiamato tra le norme correlate alla disciplina tributaria e al riparto degli oneri probatori; la Corte non ritiene violata la disciplina dedotta dalle ricorrenti.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alle questioni IVA; non emerge dalla sentenza un'applicazione errata della norma da parte della CTR.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979 (e successive integrazioni)
Norme che regolano il regime dell'IVA di gruppo: la Corte chiarisce che il regime non prevede l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento alla capogruppo e che le società mantengono autonomia giuridico‑tributaria.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati rispetto ai profili di motivazione e ai vizi formali della sentenza impugnata; la Corte ritiene la motivazione della CTR adeguata.
art. 91 c.p.c. e art. 15, comma 2‑bis, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamati in relazione alle spese di lite; la Corte conferma l'orientamento secondo cui l'Amministrazione difesa da propri funzionari ha diritto alla rifusione delle spese con la riduzione del 20% sui compensi.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato sul punto del contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dalle ricorrenti.
Massime di principio
- Raddoppio dei termini per l'accertamento: occorre verificare oggettivamente la presenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.); non rileva che l'Amministrazione non abbia allegato o depositato la denuncia, né che l'azione penale sia effettivamente iniziata.
- Valutazione delle prove: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le prove e le presunzioni; in Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito salvo rilevanti vizi di motivazione o violazioni di legge concretamente dimostrate.
- Onere della prova: la censura di inversione dell'onere della prova è rilevante in Cassazione solo se il giudice ha effettivamente attribuito l'onere a parte diversa rispetto alle regole codicistiche; l'erronea valutazione dell'esito probatorio è sindacabile nei ristretti limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Regime IVA di gruppo: le partecipanti mantengono autonomia IVA; non esiste obbligo generale di notificare l'avviso alla capogruppo per le posizioni IVA dei singoli aderenti.
- Spese di lite contro la Pubblica Amministrazione: se l'Agenzia si difende con propri funzionari/dipendenti e vince, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa/parametri con la riduzione del 20% sui compensi spettanti ai difensori.
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