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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20041/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia confermando l'accertamento relativo al periodo di imposta 2008. Hanno dedotto due motivi principali: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2‑bis, del D.P.R. n. 917/1986, censurando che non sarebbe stato correttamente valutato il centro degli interessi vitali e la residenza fiscale del contribuente emigrato nel Principato di Monaco (stato a fiscalità privilegiata); (2) violazione e falsa applicazione delle norme sulle indagini finanziarie (art. 32, comma 1, n. 2 DPR 600/1973), contestando la valutazione probatoria di documenti bancari e di una dichiarazione di terzo e chiedendo la rivalutazione nel merito degli elementi fattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 10.300,00 oltre oneri). Motivi: i mezzi non contestano puntualmente e specificamente la motivazione della sentenza impugnata, si limitano a chiedere una rivalutazione di merito e a richiamare altri provvedimenti non decisivi; mancata indicazione e illustrazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso (art. 366 c.p.c.); in subordine la Corte ha ribadito il corretto principio interpretativo applicabile ratione temporis (per i fatti anteriori al 1/1/2024 il "domicilio" ai fini dell'art. 2 T.U.I.R. coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, con prevalenza degli interessi economico‑patrimoniali riconoscibili da terzi) e ha ritenuto che la CTR abbia correttamente individuato l'Italia quale centro degli interessi del contribuente sulla base di cariche sociali, deleghe operative su conti e proprietà immobiliari. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la CTR non abbia dato rilievo decisivo alla sola autenticazione della sottoscrizione del terzo e abbia correttamente valutato l'insufficienza documentale a giustificare singoli movimenti bancari contestati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 2 (disciplina della residenza fiscale)

    "hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile"

    Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2024 il 'domicilio' ai fini fiscali è interpretato come il centro degli affari e degli interessi vitali, con prevalenza degli interessi economico‑patrimoniali riconoscibili da terzi; i legami familiari non hanno rilevanza prioritaria se non in una valutazione globale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 2 (novellato: comma 2, d.lgs. n. 209/2023)

    "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente."

    La Corte precisa che la novella si applica solo alle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2024 (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 209/2023) e non retroattivamente ai casi qui in esame; quindi non incide sul giudizio relativo al 2008.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 38

    Norma formale che legittima l'emissione dell'avviso di accertamento; nell'impugnazione si contestava l'accertamento emesso ai sensi di tale articolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32, comma 1, n. 2

    Norma sulle indagini finanziarie utilizzabili dall'Ufficio: i ricorrenti hanno censurato l'uso di tali indagini, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e ha confermato che la documentazione offerta non giustificava analiticamente i movimenti contestati.

  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 - art. 7, comma 1 (disposizione intertemporale)

    "le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

    La Corte interpreta la disposizione intertemporale come causa per escludere l'applicazione retroattiva della nuova disciplina sulla residenza/domicilio.

  • Codice di procedura civile - art. 366, comma 1, n. 6

    Richiede che il ricorso per cassazione indichi specificamente gli atti e documenti su cui si fonda e la loro collocazione processuale: omissione comporta inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato in relazione agli adempimenti contributivi/processuali finali: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Per i fatti anteriori al 1° gennaio 2024 l'accertamento della residenza fiscale si valuta facendo riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali (domicilio), privilegiando gli elementi patrimoniali ed economici riconoscibili dai terzi; i rapporti familiari rilevano solo come elemento accessorio in una valutazione globale.
  • Quando il contribuente è emigrato in uno Stato a fiscalità privilegiata (black list), opera una presunzione relativa di persistenza della residenza in Italia che sposta sull'interessato l'onere di provare l'assenza dei criteri di collegamento con l'Italia.
  • Le novità normative introdotte dal d.lgs. n. 209/2023 sul concetto di domicilio/residenza si applicano solo alle fattispecie sorte dal 1° gennaio 2024 e non retroattivamente; dunque non cambiano l'esito di accertamenti su anni precedenti.
  • In Cassazione non è possibile limitarsi a richieste di rivalutazione del merito o al richiamo generico di altre sentenze: il ricorso deve indicare puntualmente gli atti e i documenti impugnati e la specifica violazione di legge (art. 366 c.p.c.), altrimenti è inammissibile.
  • Le dichiarazioni di terzi e l'autenticazione di firme non sono, di per sé, sufficienti a scalfire contestazioni sull'origine di movimenti bancari: è necessaria documentazione analitica idonea a giustificare i singoli trasferimenti contestati dall'Ufficio.

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