Cassazione Civile, Sentenza n. 20097/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 273/2018 che aveva rigettato il ricorso della Vendramini avverso l'ordinanza-ingiunzione (confermata dal Giudice di pace) che la condannava al pagamento di euro 11.390,90 per una sanzione amministrativa pecuniaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria in conseguenza del decesso della ricorrente (morta il 25/02/2021). Ha rilevato la regola della personalità e intrasmissibilità della sanzione amministrativa (art. 7 l. 689/1981), per cui la sanzione non si trasmette agli eredi e l'ordinanza ingiunzione diventa inefficace. Ha inoltre precisato che, essendo inapplicabile l'art. 91 c.p.c. per difetto di soccombenza e responsabilità preprocessuale, le spese restano regolate dall'art. 8, primo comma, d.P.R. n. 115/2002, sicché ciascuna parte sostiene le proprie spese.
Norme richiamate
legge n. 689 del 1981, art. 7
La Corte interpreta l'art. 7 nel senso che la sanzione amministrativa pecuniaria è personale e non si trasmette agli eredi; perciò la morte dell'autore dell'illecito determina l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
codice penale, art. 150
Richiamato come parametro ermeneutico: la morte del reo estingue l'illecito, per analogia con l'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p., a conferma della scelta di politica legislativa sulla personalità della sanzione.
codice di procedura civile, art. 91
La Corte osserva che l'art. 91 c.p.c. (condanna per lite temeraria o responsabilità processuale) è inapplicabile quando viene meno la soccombenza e la responsabilità preprocessuale a causa della sopravvenuta morte dell'interessato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 8, primo comma
In assenza di applicabilità dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio sono regolate dall'art. 8 d.P.R. 115/2002, secondo il quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie spese.
Massime di principio
- La morte dell'autore di una sanzione amministrativa pecuniaria determina l'estinzione dell'obbligazione al pagamento della sanzione e l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione; la sanzione amministrativa di natura pecuniaria non si trasmette agli eredi (art. 7 l. 689/1981).
- Quando viene meno la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della sanzione, il processo di opposizione (e quello di cassazione) si estingue e non può giungere a una decisione di merito.
- La cessazione del giudizio per morte del destinatario della sanzione non comporta automaticamente l'addebito delle spese alla controparte: in mancanza di soccombenza/processuale da imputare e secondo la giurisprudenza richiamata, ciascuna parte sostiene le proprie spese (art. 8 d.P.R. 115/2002).
- In casi simili è opportuno che l'ente creditore (es. amministrazione regionale) formalizzi la cancellazione del credito e che il difensore depositi la comunicazione di decesso e, se del caso, la rinuncia alla domanda per ottenere la dichiarazione di estinzione della materia del contendere.
- Occorre verificare sempre la natura dell'obbligazione: la regola di intrasmissibilità vale per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 689/1981; non si applica automaticamente ad altri tipi di debiti o pretese patrimoniali trasmissibili per successione.
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