Cassazione Civile, Ordinanza n. 18867/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società di riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato, in parte, l’annullamento di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato per un importo complessivo di euro 65.097,63, relativo a varie cartelle per tributi erariali e locali. Nel merito, la CTR aveva ritenuto prescritti alcuni crediti, perché gli atti interruttivi erano intervenuti dopo il decorso del termine prescrizionale applicabile, e aveva inoltre considerato annullate ex lege le cartelle di importo fino a euro 1.000,00. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2946 c.c., sostenendo che il credito portato da una specifica cartella non era prescritto, perché la prescrizione era stata interrotta da un avviso di intimazione notificato nel 2014 e, in più, operava una sospensione della prescrizione prevista da normativa speciale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, per far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e il successivo avviso di intimazione, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quest’ultimo atto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la dedotta sospensione della prescrizione era una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né specificamente allegata come trattata nei gradi di merito; infondato perché la ricorrente non aveva censurato l’accertamento in fatto della CTR sulla tardività degli atti interruttivi e sul decorso della prescrizione. La Corte ha ribadito che i crediti per contributi SSN soggiacciono alla prescrizione quinquennale, mentre i tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA si prescrivono nell’ordinario termine decennale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e novità della censura, poiché la doglianza non risultava trattata nella sentenza impugnata né supportata dal richiamo agli atti difensivi di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese nei confronti della parte controricorrente; nulla è stato disposto nei rapporti con gli altri intimati rimasti senza attività difensiva. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non si applica ai tributi erariali in quanto non si tratta di prestazioni periodiche; la norma è richiamata dal ricorrente ma la Corte ribadisce la diversa prescrizione applicabile solo ai crediti periodici o a quelli per cui la legge prevede tale termine.
costituisce il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile ai tributi erariali in mancanza di una previsione speciale.
art. 3, comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995, n. 335
prevede la prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, richiamata dalla Corte per il contributo SSN.
art. 1, comma 623, L. 27 dicembre 2013, n. 147
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione nel periodo indicato; la Corte ne dichiara la deduzione nuova e dunque inammissibile.
art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 6 marzo 2014, n. 16
richiamato insieme alla L. n. 147/2013 quale base della sospensione invocata dalla ricorrente.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte non esamina nel merito la censura sulla necessità di impugnare l’avviso di intimazione, perché la questione è ritenuta nuova e non autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima la declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 12, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato per gli enti della riscossione.
art. 22 D.L. 30 marzo 2023, n. 34
viene menzionato per escludere l’applicabilità alla ricorrente del regime agevolativo esteso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 25 D.L. 30 marzo 2023, n. 34
richiamato per la decorrenza del nuovo regime relativo al contributo unificato.
art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come disciplina delle spese nei processi in cui è parte un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove: chi invoca fatti impeditivi o cause di sospensione della prescrizione deve dimostrare che tali questioni erano già state dedotte e trattate nei giudizi di merito, indicando in modo specifico l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura che presuppone l’esame di atti o deduzioni di merito non riportati o specificamente localizzati è inammissibile.
- I crediti per contributi al SSN soggiacciono alla prescrizione quinquennale prevista dalla disciplina previdenziale; i tributi erariali, in difetto di una espressa previsione speciale, si prescrivono nell’ordinario termine decennale e non nel termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
- Ai fini della prescrizione dei tributi erariali, l’interruzione deve essere tempestiva rispetto al termine maturando; se il giudice di merito accerta in fatto la tardività dell’atto interruttivo, tale accertamento deve essere specificamente censurato in cassazione.
- Quando la questione di diritto dipende dalla mancata impugnazione di un atto intermedio, la relativa censura non è scrutinabile se proposta per la prima volta in cassazione e non supportata dal necessario richiamo agli atti del giudizio precedente.
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