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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18867/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società di riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato, in parte, l’annullamento di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato per un importo complessivo di euro 65.097,63, relativo a varie cartelle per tributi erariali e locali. Nel merito, la CTR aveva ritenuto prescritti alcuni crediti, perché gli atti interruttivi erano intervenuti dopo il decorso del termine prescrizionale applicabile, e aveva inoltre considerato annullate ex lege le cartelle di importo fino a euro 1.000,00. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2946 c.c., sostenendo che il credito portato da una specifica cartella non era prescritto, perché la prescrizione era stata interrotta da un avviso di intimazione notificato nel 2014 e, in più, operava una sospensione della prescrizione prevista da normativa speciale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, per far valere la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e il successivo avviso di intimazione, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quest’ultimo atto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la dedotta sospensione della prescrizione era una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né specificamente allegata come trattata nei gradi di merito; infondato perché la ricorrente non aveva censurato l’accertamento in fatto della CTR sulla tardività degli atti interruttivi e sul decorso della prescrizione. La Corte ha ribadito che i crediti per contributi SSN soggiacciono alla prescrizione quinquennale, mentre i tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA si prescrivono nell’ordinario termine decennale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e novità della censura, poiché la doglianza non risultava trattata nella sentenza impugnata né supportata dal richiamo agli atti difensivi di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese nei confronti della parte controricorrente; nulla è stato disposto nei rapporti con gli altri intimati rimasti senza attività difensiva. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove: chi invoca fatti impeditivi o cause di sospensione della prescrizione deve dimostrare che tali questioni erano già state dedotte e trattate nei giudizi di merito, indicando in modo specifico l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura che presuppone l’esame di atti o deduzioni di merito non riportati o specificamente localizzati è inammissibile.
  • I crediti per contributi al SSN soggiacciono alla prescrizione quinquennale prevista dalla disciplina previdenziale; i tributi erariali, in difetto di una espressa previsione speciale, si prescrivono nell’ordinario termine decennale e non nel termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • Ai fini della prescrizione dei tributi erariali, l’interruzione deve essere tempestiva rispetto al termine maturando; se il giudice di merito accerta in fatto la tardività dell’atto interruttivo, tale accertamento deve essere specificamente censurato in cassazione.
  • Quando la questione di diritto dipende dalla mancata impugnazione di un atto intermedio, la relativa censura non è scrutinabile se proposta per la prima volta in cassazione e non supportata dal necessario richiamo agli atti del giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaDecadenza

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