Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34691/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un atto di recupero emesso dall'Amministrazione finanziaria per un credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite mod. F24, relativo alle agevolazioni per costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo previste dalla L. 296/2006. La contribuente aveva ottenuto nei giudizi di merito l'annullamento dell'atto per tardività, poiché la mancata indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi era stata ritenuta una mera irregolarità formale che rendeva il credito solo 'non spettante' e non 'inesistente', con conseguente applicazione del termine ordinario di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008, dell'art. 1, commi 280-283, L. 296/2006 e dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il credito fosse inesistente per mancata corretta indicazione nella dichiarazione e che, pertanto, dovesse applicarsi il termine lungo di otto anni per l'accertamento. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la recente decisione delle Sezioni Unite n. 34419/2023, affermando che il termine lungo di otto anni ex art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 si applica solo se il credito è inesistente e tale inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati o formali. Nel caso concreto, la mancata indicazione del credito nel quadro RU non impediva il controllo automatizzato/formale e, inoltre, la dedotta inesistenza non risultava configurata nei termini richiesti dalla pronuncia delle Sezioni Unite, essendo stata prospettata solo come effetto della decadenza per omessa indicazione. La Corte ha quindi escluso i presupposti per l'applicazione del termine lungo e ha confermato il rigetto dell'impugnazione dell'Agenzia. Le spese sono state compensate per il sopravvenire del principio delle Sezioni Unite dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 27, comma 16, d.l. 185/2008

    Termine lungo di otto anni per l'azione di accertamento applicabile solo ai crediti inesistenti, secondo i requisiti chiariti dalle Sezioni Unite.

  • art. 1, commi 280-283, L. 296/2006

    Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; la sua indicazione in dichiarazione è prevista dal comma 282.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dall'Agenzia come termine ordinario di decadenza dell'azione accertativa, applicabile ai crediti non spettanti o comunque non inesistenti nei termini di legge.

  • D.M. 76 del 23 marzo 2008

    Il decreto ministeriale imponeva l'indicazione del credito in apposita sezione della dichiarazione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma rileva che il problema decisivo è la qualificazione del credito come inesistente o non spettante secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    Richiamato nel ricorso per sostenere che il credito privo dei presupposti costitutivi non può ritenersi esistente.

  • artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973

    Utilizzati nel principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte per distinguere i crediti inesistenti da quelli non spettanti in base alla possibilità di riscontro tramite controlli automatizzati o formali.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Anch'esso richiamato nel principio delle Sezioni Unite per il requisito della non riscontrabilità dell'inesistenza mediante controlli automatizzati o formali.

Massime di principio

  • Nel caso dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione, il termine di otto anni per l'azione di accertamento dell'erario opera solo quando il credito sia inesistente e tale inesistenza non sia emersa o non sia emettibile mediante i controlli automatizzati o formali previsti dalla normativa fiscale.
  • La mancata indicazione del credito nella dichiarazione non è di per sé sufficiente a qualificare il credito come inesistente: occorre verificare se il difetto incida sui presupposti costitutivi del credito e se l'irregolarità sia comunque controllabile con gli strumenti ordinari dell'Amministrazione.
  • Quando il credito può essere riscontrato tramite controllo automatizzato o formale, la sua indebita compensazione va ricondotta ai crediti non spettanti, con applicazione dei termini ordinari di accertamento.
  • La qualificazione del credito come inesistente o non spettante non dipende dalla sola etichetta usata dall'Ufficio, ma dai requisiti sostanziali fissati dalla legge e dalla possibilità concreta di rilevazione dell'irregolarità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.