Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA/indirette per presunte irregolarità contabili e fiscali: saldo negativo di cassa, omessa contabilizzazione di ricavi, sconti commerciali e omaggi non documentati, costi per prestazioni occasionali e servizi vari ritenuti non inerenti, e un costo imputato a un esercizio diverso da quello di competenza. La contribuente, soccombente in primo e secondo grado, ricorre per cassazione con sei motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso per mancanza di data, indicazione della qualifica dell'agente notificatore e mancata seconda raccomandata; 2) nullità dell'atto per difetto di prova della delega di sottoscrizione; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulla valutazione della prova, contestando la ricostruzione del saldo di cassa e l'uso congiunto di saldo negativo di cassa, versamenti in banca e volume d'affari IVA; 4) violazione delle norme su ricavi e volume d'affari, lamentando il disconoscimento di versamenti infruttiferi dei soci e di crediti verso clienti; 5) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e difetto di motivazione sulla non inerenza di costi per prestazioni di terzi, sconti e omaggi; 6) violazione dell'art. 109 TUIR sulla competenza temporale del costo per una fattura di servizi contabilizzata nell'esercizio successivo. L'Agenzia si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e sei i motivi. Per i primi due ha rilevato difetto di specificità e autosufficienza, oltre al mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza d'appello (avvenuta ricezione dell'atto e sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo; difetto di riproduzione puntuale delle eccezioni sulla delega e dell'iter processuale). Per il terzo e quarto motivo ha ritenuto che le censure fossero in larga parte di merito, fondate su atti non riprodotti e comunque incompatibili con il giudizio di legittimità; ha inoltre affermato che, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile e gestione extracontabile dei clienti, è legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato anche su un solo elemento presuntivo grave e preciso, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non aveva dimostrato la riconciliazione dei movimenti bancari e del saldo cassa né giustificato compiutamente il disallineamento tra ricavi e volume d'affari. Per il quinto motivo ha ribadito che la prova dell'inerenza dei costi spetta al contribuente e deve essere rigorosa e documentale; la mera allegazione di dichiarazioni o di qualifiche professionali, senza puntuale dimostrazione dell'effettiva afferenza all'impresa, non basta, né basta dedurre l'irrilevanza quantitativa degli omaggi. Per il sesto motivo ha rilevato l'assenza di precisione della censura e il mancato confronto con l'accertamento della CTR, secondo cui il costo era già conosciuto prima della chiusura del bilancio 2009 e quindi doveva essere imputato a tale esercizio. L'esito finale è stato il rigetto del ricorso? No: il dispositivo, per come emerge dal testo riportato, conduce al rigetto implicito delle doglianze ma non è integralmente trascritto; tuttavia dalla motivazione risulta che tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili, con prevalenza della resistente.
Norme richiamate
Richiamato per dedurre vizi della notificazione; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
Invocato per sostenere l'inesistenza/ nullità della notifica; la Corte osserva che il motivo non si confronta con la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Richiamato nel motivo sulla nullità della notificazione.
Richiamato in relazione alle notificazioni degli atti dell'accertamento.
art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973
Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione/delega dell'avviso.
Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
La Corte richiama il principio per cui l'omessa pronuncia è deducibile solo se la questione è stata ritualmente proposta e riportata in modo puntuale nel ricorso.
Richiamato per l'onere della prova, ma la Corte ribadisce che il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
Richiamato in tema di rettifica delle dichiarazioni IVA e di accertamento analitico-induttivo.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
La Corte ribadisce che consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di inattendibilità della contabilità, anche con un solo elemento presuntivo grave e preciso.
La violazione dedotta attiene in realtà alla valutazione dei fatti, non sindacabile come vizio di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale.
La Corte afferma che il libero convincimento opera sul piano del merito e non può essere veicolato come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte chiarisce che censure rivolte alla valutazione delle prove o alla motivazione non sono correttamente sussumibili in questo vizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio processuale dedotto, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che i dedotti difetti motivazionali sarebbero, in astratto, riconducibili a questo paradigma, ma le censure non rispettano i relativi limiti.
Richiamato il divieto di censurare in cassazione la doppia conforme di merito con doglianze motivazionali non consentite.
Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso, la CTR ha ritenuto sufficiente il saldo negativo di cassa nel contesto della contabilità inattendibile.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il disallineamento tra ricavi e volume d'affari IVA.
La Corte conferma che il costo deve essere imputato all'esercizio di competenza se già conosciuto nel suo an debeatur prima della chiusura del bilancio.
Richiamato dalla ricorrente sulla relazione tra volume d'affari IVA e ricavi.
Richiamato dalla ricorrente sul principio di competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità processuale o di omessa pronuncia è inammissibile se non indica in modo puntuale il contenuto delle eccezioni o domande formulate nei gradi di merito, l'atto in cui sono state proposte e la loro decisività.
- La deduzione di vizi di notificazione deve confrontarsi con l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto; la conoscenza dell'atto da parte del destinatario può sanare il vizio se la notifica ha comunque prodotto il suo effetto tipico.
- In presenza di contabilità complessivamente inattendibile o di gestione extracontabile, l'amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e ragionevoli; l'onere di fornire la prova contraria si sposta sul contribuente.
- Il saldo negativo di cassa, specie se riscontrato nel contesto di irregolarità contabili più ampie e ricostruito mediante confronto con gli estratti bancari, costituisce un indice idoneo a presumere ricavi non contabilizzati, salvo adeguata dimostrazione contraria del contribuente.
- La prova dell'inerenza dei costi dedotti nell'impresa grava sul contribuente e richiede una dimostrazione documentale concreta dell'effettiva correlazione tra prestazione acquisita e attività d'impresa; non bastano allegazioni generiche o riferimenti a qualifiche formali dei prestatori.
- Il costo è imputabile all'esercizio di competenza quando la relativa componente negativa di reddito è già conosciuta prima della chiusura del bilancio e della presentazione della dichiarazione, anche se il pagamento o la fatturazione intervengono successivamente.
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