Sentenza del 08/07/2024 n. 18656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R. dell’Umbria che, dichiarata nulla la sentenza della C.T.P. di Terni per mancata trattazione in pubblica udienza nonostante la richiesta, aveva deciso direttamente nel merito e respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per maggiore IMU relativa agli anni 2014-2017, dovuta su aree edificabili. Con sette motivi hanno contestato: la mancata regressione del processo al primo grado; il mancato riconoscimento dei terreni come pertinenze delle abitazioni; l’insufficiente motivazione degli avvisi; la prova e la determinazione del valore delle aree; la violazione di un asserito giudicato esterno sull’inedificabilità; e la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della C.T.R. di decidere nel merito dopo aver rilevato la nullità della sentenza di primo grado, poiché tale nullità non rientra tra i casi tassativi che impongono la rimessione al primo giudice. Le contestazioni su pertinenzialità e valore dei terreni miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in Cassazione; gli avvisi erano sufficientemente motivati, senza che dovessero contenere anche la prova della pretesa; il giudicato invocato riguardava parti diverse e non era quindi opponibile; infine, per l’IMU, tributo non armonizzato, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. I ricorrenti sono stati condannati a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità: 1.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 33 e art. 59 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto D.Lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.
La mancata celebrazione della pubblica udienza, se richiesta, comporta la nullità della sentenza di primo grado, ma non impone di rinviare la causa alla C.T.P. quando il vizio non ricade nelle ipotesi tassative dell’art. 59; il giudice d’appello deve decidere la controversia nel merito.
Le norme sono richiamate in relazione alla pretesa natura pertinenziale delle aree ai fini IMU. La Corte non enuncia un nuovo criterio interpretativo: conferma che, nel caso concreto, la sussistenza del vincolo di pertinenzialità era stata esclusa dai giudici di merito sulla base delle prove, valutazione non riesaminabile in Cassazione.
Art. 366, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366 , comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi già respinte, senza contestare la motivazione d’appello, costituisce un non motivo inammissibile.
Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.
L’avviso è valido se rende comprensibili le ragioni della pretesa, anche per relationem, quando la motivazione è sufficiente. La motivazione dell’atto va distinta dalla prova della fondatezza del tributo: l’avviso non deve necessariamente contenere o allegare tutti i mezzi di prova.
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
La deduzione formale di una violazione delle norme sull’onere della prova o sulla determinazione della base imponibile non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Se il giudice di merito ha motivatamente valutato caratteristiche dei terreni e comparabili, il relativo apprezzamento non è riesaminabile in Cassazione, salvo vizi propri della decisione denunciati nei modi consentiti.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti del processo in cui si è formato, i loro eredi e aventi causa; non può essere invocato contro un soggetto diverso da quelli contemplati dalla norma. Nel caso esaminato la precedente sentenza riguardava l’Agenzia delle Entrate e un’imposta diversa, perciò non produceva giudicato opponibile al Comune nella controversia IMU.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Per i tributi non armonizzati, come l’IMU, non opera un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l’obbligo sussiste soltanto quando una specifica disposizione lo prevede.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Se la C.T.P. tratta la causa in camera di consiglio nonostante una valida richiesta di pubblica udienza, la sentenza può essere nulla; tuttavia, in appello la causa non torna automaticamente al primo grado. Il giudice d’appello decide normalmente anche il merito, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di rimessione previste dalla legge.
- La natura pertinenziale di un’area ai fini IMU dipende dagli elementi concreti e dalla prova del vincolo con l’immobile. Una recinzione, da sola, non dimostra necessariamente la pertinenzialità, soprattutto se non trasforma stabilmente l’area; l’esito dipende dalla valutazione complessiva dei fatti.
- L’avviso di accertamento deve esporre in modo comprensibile le ragioni della pretesa, ma non deve necessariamente contenere tutte le prove che la sostengono. La sufficienza della motivazione e la fondatezza probatoria del tributo sono questioni distinte.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione del valore di aree edificabili limitandosi a contestare il merito delle valutazioni dei giudici. I motivi devono individuare un effettivo errore di diritto o un vizio deducibile e confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Una sentenza passata in giudicato produce effetti tra le parti, i loro eredi e aventi causa: una decisione resa in un diverso rapporto processuale non vincola automaticamente il Comune in un successivo giudizio IMU, anche se riguarda gli stessi terreni.
- Per l’IMU, quale tributo non armonizzato, non esiste in via generale un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, a meno che una norma specifica lo preveda.
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