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Sentenza

Sentenza del 08/07/2024 n. 18567 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 36, comma 15, del D.L. n. 223 del 2006 e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Contestava il diniego del rimborso delle somme versate per l’atto di compravendita, sostenendo di avere diritto al regime fiscale agevolato previsto per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. L’Agenzia delle Entrate ha negato la sussistenza dei presupposti, in particolare l’esistenza della convenzione e l’inclusione dei terreni nei piani urbanistici rilevanti al momento dell’atto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego di rimborso e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la convenzione di lottizzazione non deve necessariamente essere stipulata prima del rogito: per il piano particolareggiato di iniziativa privata, l’agevolazione può spettare anche se la convenzione è successiva, purché l’edificazione avvenga entro cinque anni. Non ha però accertato gli altri requisiti: la presenza dei terreni nei piani urbanistici particolareggiati e la costruzione entro il quinquennio. La verifica dei documenti prodotti e dei fatti spetta al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 15, D.L. n. 223 del 2006

    tali agevolazioni spettano, nell'ipotesi di piano particolareggiato di iniziativa privata, anche prima della stipula della convenzione di lottizzazione, purché l'edificazione, che detta stipula presuppone, intervenga entro cinque anni

    La stipula della convenzione di lottizzazione non deve precedere l’atto di vendita. L’agevolazione può essere riconosciuta se ricorrono gli altri presupposti, compresa l’edificazione entro cinque anni.

  • Art. 1, commi 25-28, L. n. 244 del 2007

    pur abrogando l' art. 36 , comma 15, del D.L. n. 223 del 2006 , conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006 , che aveva, a sua volta, abrogato l' art. 33 , comma 3, della L. n. 388 del 2000 , non ha ripristinato la disciplina dettata da tale norma

    L’abrogazione dell’art. 36, comma 15, non ha ripristinato la precedente disciplina dell’art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000; la legge ha invece introdotto una nuova regolamentazione delle agevolazioni.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma è indicata tra quelle la cui violazione è stata denunciata dal ricorrente, ma il provvedimento non ne svolge una specifica interpretazione né decide autonomamente sulla ripartizione dell’onere della prova.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale richiamata per proporre il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha accolto il ricorso nei termini esposti in motivazione.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni relative a terreni inclusi in piani urbanistici particolareggiati di iniziativa privata, la convenzione di lottizzazione può essere stipulata anche dopo il rogito; non è necessario che esista già al momento della vendita.
  • La mancata stipula preventiva della convenzione non basta, da sola, a escludere il beneficio: deve però risultare l’edificazione entro cinque anni e devono essere verificati gli altri requisiti urbanistici previsti.
  • Quando il giudice di merito non esamina requisiti fattuali decisivi o i documenti che potrebbero provarli, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare, ma non sostituirsi al giudice nella valutazione delle prove.

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