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Sentenza

Sentenza del 08/07/2024 n. 18498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2013, con recuperi di maggiore IRES, IRAP e IVA. In Cassazione SACCLA ha articolato tre motivi: i primi due, esaminati congiuntamente, contestavano la qualificazione di € 178.096 di interessi addebitati alla CSTP come interessi moratori, anziché finanziari, e la loro esclusione dal calcolo del ROL ai fini del limite di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’art. 96 TUIR. Il terzo contestava la prova presuntiva della conoscenza, o conoscibilità, della frode IVA relativa alle fatture emesse da Servizi Integrati Snc e Romagna Petroli Sas, nonché la motivazione della CTR. La contribuente sosteneva inoltre di aver agito diligentemente e contestava la valutazione degli elementi documentali, in particolare dei DAS.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della CTR, che aveva a sua volta confermato il rigetto del ricorso deciso dalla CTP. Sui primi due motivi ha stabilito che gli interessi di mora, di funzione risarcitoria, non sono assimilabili agli interessi finanziari o agli interessi per dilazione concordata e non concorrono alla componente A) del conto economico rilevante per il ROL ex art. 96 TUIR; è quindi infondato il rilievo relativo alla deduzione degli interessi passivi calcolata includendo quei proventi. Il terzo motivo è stato rigettato: gli elementi relativi alla natura fittizia o cartiera dei fornitori, alle anomalie dei DAS, all’interlocuzione con il medesimo soggetto, all’assenza di adeguata documentazione presso SACCLA e ai prezzi inferiori alla media potevano fondare la prova presuntiva della frode e della conoscenza, o conoscibilità, da parte della contribuente. La Cassazione ha inoltre escluso il vizio di motivazione e ha ritenuto che le contestazioni sui documenti mirassero a ottenere un non consentito riesame del merito. SACCLA è stata condannata alle spese, liquidate in € 8.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La disposizione fa riferimento infatti - nel ritenerli rilevanti ai nostri fini - agli interessi (per quanto qui interessa, quelli attivi) che derivano da rapporti di finanziamento (... "rapporto avente causa finanziaria") vale a dire da rapporti nei quali che è gravato dell'interesse alleggerisce la posizione finanziaria della controparte;

    Ai fini del limite di deducibilità degli interessi passivi, rilevano gli interessi derivanti da rapporti aventi causa finanziaria, inclusi quelli relativi a crediti commerciali quando remunerano una dilazione concordata. Gli interessi moratori, invece, hanno funzione risarcitoria e non sono proventi finanziari da includere nella componente A) del conto economico usata per determinare il ROL.

  • Art. 2425 del codice civile

    anche dall'applicazione di tali principi, quindi, deve concludersi per esclusione degli interessi di mora dalle categorie di cui alla lett. A) dell'art. 2425 c.c.;

    Nel calcolo del ROL rilevano le voci A) e B) del conto economico secondo la definizione richiamata dall’art. 96 TUIR. Gli interessi di mora sono contabilizzati tra i proventi finanziari e non tra i ricavi e gli altri proventi della voce A), sicché non incrementano il ROL.

  • Art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    nondimeno, sul piano probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di detrazione iva correlata ad operazioni ritenute inesistenti, afferma in coerenza con la Corte dell'Unione che la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    L’Amministrazione può provare anche per presunzioni che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA. Gli indizi devono essere idonei, nel loro complesso, a porre sull’avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto; a fronte di essi, il contribuente deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.

  • Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. La decisione applica il principio secondo cui la detrazione non spetta quando, sulla base di elementi presuntivi, risulta che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della partecipazione dell’operazione a una frode.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    La norma è invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni sostanziali. Le censure di SACCLA sono state giudicate infondate, poiché la CTR aveva applicato correttamente i criteri sulla qualificazione degli interessi e sulla prova della frode IVA.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile

    La ricorrente ha richiamato la disposizione per denunciare la nullità della sentenza per vizio motivazionale. La doglianza è stata respinta perché la CTR aveva esposto in modo ampio e coerente le ragioni della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione

    La Cassazione non può essere chiamata a rivalutare le prove o a sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura degli elementi istruttori. Il vizio motivazionale non consente di censurare il convincimento del giudice sulla maggiore o minore attendibilità delle prove.

  • Art. 116, commi 1 e 2, del codice di procedura civile

    La valutazione delle prove e la formazione del convincimento giudiziale spettano al giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare tale valutazione solo perché la parte propone una diversa interpretazione del materiale probatorio.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    La norma è richiamata per le memorie illustrative depositate dalla ricorrente nel giudizio di Cassazione; non ha costituito un’autonoma questione decisoria.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione è citata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 96 TUIR applicato nella decisione, gli interessi attivi da dilazione concordata di un credito commerciale possono rilevare nel calcolo del limite del ROL; gli interessi moratori, aventi funzione risarcitoria per il ritardo o l’inadempimento, non sono invece assimilabili a tali proventi e non incrementano la componente A) del conto economico.
  • In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. La prova può essere presuntiva e può fondarsi su più indizi concordanti, quali assenza di struttura del fornitore, anomalie documentali e commerciali e prezzi anomali.
  • A fronte di indizi concreti della frode, il contribuente deve dimostrare di non esserne stato consapevole e di aver adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto, valutata in rapporto alle circostanze specifiche e alla sua professionalità. La sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti attraverso una diversa lettura di documenti e presunzioni già esaminati dal giudice di merito. Il sindacato sulla motivazione riguarda vizi effettivi della decisione, non il semplice dissenso della parte sulla ricostruzione fattuale.

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