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Sentenza

Sentenza del 08/07/2024 n. 18650 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R. dell’Umbria, che aveva dichiarato nulla la decisione della C.T.P. di Terni per mancata trattazione in pubblica udienza, ma aveva deciso nel merito rigettando i ricorsi contro gli avvisi per maggiore IMU relativa agli anni 2014-2017. Con sette motivi il contribuente ha contestato: la mancata regressione del processo al primo grado dopo la nullità; il mancato riconoscimento delle aree come pertinenze delle abitazioni; l’insufficiente motivazione degli avvisi; la mancata prova e l’errata determinazione del valore dei terreni; la violazione di un precedente giudicato sull’inedificabilità; e l’omesso contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della C.T.R. di dichiarare nulla la sentenza di primo grado senza rinviare la causa alla C.T.P., poiché la fattispecie non rientra nei casi tassativi di regressione previsti dall’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 e il giudice d’appello deve decidere nel merito. Ha escluso di poter riesaminare in Cassazione gli accertamenti di fatto sulla mancanza del vincolo pertinenziale e sulla stima dei terreni, ritenuta fondata anche su dodici compravendite comparabili; ha giudicato sufficientemente motivati gli avvisi, distinguendo la motivazione dell’atto dalla prova della pretesa. Il precedente invocato sull’inedificabilità non produceva giudicato nei confronti del Comune, perché riguardava parti diverse. Ha infine escluso un obbligo generale di contraddittorio preventivo per l’IMU, tributo non armonizzato. A.A. è stato condannato a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità: 1.500 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 33 e art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto D.Lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.

    La mancata pubblica udienza, se tempestivamente richiesta, può rendere nulla la sentenza di primo grado, ma non comporta automaticamente il rinvio della causa al primo giudice: fuori dai casi tassativi dell’art. 59, il giudice d’appello decide la controversia nel merito.

  • Art. 817 c.c.; art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013; art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011; D.M. 30 ottobre 2012

    La Corte ha respinto la contestazione relativa alla qualificazione dei terreni come pertinenze sulla base degli accertamenti di fatto dei giudici di merito, ritenuti non sindacabili in Cassazione. Ha rilevato, tra l’altro, che la recinzione non trasformava stabilmente l’area e che risultavano elementi incompatibili con il vincolo pertinenziale, inclusa l’esistenza di un permesso di costruire.

  • Art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006; art. 16 del D.P.R. n. 472/1997; art. 7 della legge n. 212/2000; art. 3 della legge n. 241/1990

    Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.

    La validità dell’avviso dipende dalla sufficiente esposizione delle ragioni della pretesa, non dalla presenza nell’atto di tutte le prove che la sostengono. Motivazione dell’accertamento e dimostrazione della fondatezza della pretesa sono piani distinti.

  • Art. 2697 c.c.; art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011; art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011; art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992; art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013; artt. 3 e 53 Cost.

    È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

    Le contestazioni sulla prova e sulla stima del valore dei terreni non consentono una nuova valutazione dei fatti in Cassazione quando la decisione di merito ha esaminato gli elementi disponibili con motivazione adeguata. La censura deve individuare un effettivo errore giuridico, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata. La mera riproposizione delle difese già respinte, senza critica della motivazione d’appello, costituisce un motivo inammissibile.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato vincola le parti del processo in cui si è formato e i loro successori o aventi causa; non può essere opposto a un soggetto diverso che non sia vincolato da quella decisione.

  • Art. 10, comma 1, e art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 218/1997

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

    Per i tributi non armonizzati, come l’IMU secondo la decisione, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: esso è dovuto soltanto quando una specifica disposizione lo prevede.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inseriti dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Se in primo grado è stata richiesta la pubblica udienza ma il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, la sentenza può essere nulla; ciò non determina però il ritorno automatico al primo grado. In appello, salvo i casi tassativi previsti dalla legge, il giudice decide la controversia nel merito.
  • La qualificazione di un’area come pertinenza ai fini dell’IMU dipende dagli elementi concreti e dalla prova del vincolo pertinenziale. La recinzione, da sola, non dimostra necessariamente un vincolo stabile; le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito non sono normalmente riesaminabili in Cassazione.
  • L’avviso di accertamento deve esporre con sufficiente chiarezza le ragioni della pretesa, ma non deve necessariamente contenere tutte le relative prove. La legittimità della motivazione e la fondatezza probatoria dell’imposizione sono questioni distinte.
  • Le contestazioni sul valore di aree edificabili basate su caratteristiche dei terreni e comparabili riguardano normalmente valutazioni di fatto. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove limitandosi a sostenere che il valore corretto sarebbe diverso.
  • Un precedente giudicato è opponibile soltanto nei limiti soggettivi previsti dall’art. 2909 c.c.; una decisione resa tra parti diverse, anche se relativa agli stessi beni, non vincola automaticamente il Comune in una controversia tributaria distinta.
  • Per un tributo non armonizzato come l’IMU, la mancanza di un contraddittorio preventivo non comporta di per sé l’invalidità dell’atto, salvo che una disposizione specifica imponga tale garanzia.
  • Un ricorso per Cassazione deve contestare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e indicare un effettivo errore di diritto; riproporre le difese già respinte o chiedere una diversa lettura dei fatti può comportare l’inammissibilità o il rigetto.

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