Sentenza del 08/07/2024 n. 18655 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento di 605,35 euro per imposta di registro, emessa in seguito alla mancata registrazione di un atto giudiziario del Tribunale di Napoli. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello da parte della Commissione regionale, Accessory Line Srl ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: incompetenza territoriale dell’agente della riscossione; assenza di delega; invalidità della notifica via PEC; carenza di motivazione e mancata allegazione dell’avviso di liquidazione; mancata specificazione degli interessi; indicazione dei responsabili del procedimento ritenuta non effettiva; mancanza di sottoscrizione della cartella; violazione degli artt. 2506-quater c.c. e 8 del d.P.R. 131/1986; e questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. 112/1999. Le resistenti hanno eccepito la tardività: la cartella risultava notificata via PEC e il ricorso introduttivo era stato spedito oltre il termine di 60 giorni. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sull’indirizzo PEC del mittente era generica, non autosufficiente e sollevata per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e corretto la motivazione della decisione di merito, rilevando che il ricorso introduttivo contro la cartella era tardivo ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992. La cartella, anche se originariamente cartacea e priva di firma digitale, può essere validamente notificata via PEC in assenza di una norma contraria; inoltre, un eventuale vizio della notifica può essere sanato se l’atto ha raggiunto il suo scopo. La Corte ha giudicato generica e inammissibile la contestazione sull’indirizzo PEC del mittente e comunque ha osservato che non erano stati indicati concreti pregiudizi al diritto di difesa. Gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito, essendo assorbiti dall’esito fondato sulla tardività. Accessory Line Srl è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato presentato oltre i termini previsti dall'art. 21, D.Lgs. 546 del 1992, come rilevato dalle controricorrenti, e deve ritersi inammissibile.
Il ricorso tributario contro l’atto impugnato deve essere proposto entro il termine previsto; il mancato rispetto comporta l’inammissibilità. Nel caso esaminato, la Corte ha considerato tardivo il ricorso introduttivo.
Artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. 68/2005; artt. 45 e 48 del d.lgs. 82/2005
In tema di notificazione a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute.
La validità e il valore giuridico della trasmissione PEC dipendono dal rispetto delle procedure normative, che assicurano ricezione, provenienza, integrità e autenticità delle ricevute.
Art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Il rinvio contenuto nella disciplina tributaria consente di applicare alla notifica della cartella le regole processuali richiamate, compresa la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia ricevuto l’atto.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Un’irregolarità della notifica non determina necessariamente l’invalidità dell’atto: il vizio è sanato quando la notificazione ha comunque raggiunto il proprio scopo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell’atto; il ricorso introduttivo presentato oltre il termine di legge è inammissibile e può rendere superfluo l’esame delle contestazioni di merito.
- La notifica via PEC di una cartella può essere valida anche se la copia informatica deriva da un originale cartaceo non firmato digitalmente, quando non vi sia una prescrizione normativa contraria e la procedura PEC assicuri la certezza della trasmissione.
- Un’irregolarità formale della notifica può essere sanata se l’atto è giunto al destinatario e ha raggiunto il proprio scopo, secondo il principio dell’art. 156 c.p.c.
- Contestare che l’indirizzo PEC del mittente non risulti da un registro non basta, di per sé, a invalidare la notifica: occorre indicare concretamente come la circostanza abbia pregiudicato il diritto di difesa.
- Le censure proposte per la prima volta in cassazione o formulate senza indicazioni fattuali sufficienti possono essere dichiarate inammissibili; il ricorrente deve esporre in modo specifico i fatti e gli atti su cui fonda la contestazione.
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