Sentenza del 08/07/2024 n. 18639 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 per rideterminare la rendita catastale dell’immobile da 12.124 euro a 7.738 euro. L’Agenzia aveva invece accertato una rendita di 12.831,28 euro. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015, in combinato disposto con l’art. 4 del D.M. n. 701/1994 e l’art. 17 del R.D.L. n. 652/1939: sosteneva che tutti gli intestatari di immobili dei gruppi catastali D ed E potessero chiedere un aggiornamento della rendita secondo i nuovi criteri, senza che ciò fosse limitato ai casi in cui fosse dimostrato che impianti produttivi erano stati inclusi nella rendita originaria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Ha stabilito che la procedura prevista dall’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015 consente di rideterminare la rendita degli immobili dei gruppi D ed E già censiti soltanto per adeguarla al nuovo criterio del comma 21, ossia escludendo dalla stima gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo che non sono più oggetto di valutazione catastale. Non è ammessa una revisione generalizzata della rendita: il contribuente deve indicare i componenti impiantistici da escludere e dimostrare che erano stati ricompresi nella rendita originaria. La Corte ha inoltre osservato che non poteva essere annullato l’avviso per illegittima instaurazione del procedimento, poiché tale vizio non era stato eccepito nel ricorso introduttivo. La contribuente è stata condannata a pagare all’Agenzia 2.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e al contributo unificato aggiuntivo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015
l'atto di aggiornamento castale, ai sensi dell' art. 1 , comma 22, della legge n. 208 del 2015 , può essere presentato dagli intestatari catastali di immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, solo al fine dell'adeguamento della rendita castale alla nuova disciplina introdotta dal precedente comma 21 e, quindi, al fine di escludere dalla rendita eventuali componenti impiantistiche, che non sono più oggetto di stima.
La facoltà di aggiornamento riguarda gli immobili dei gruppi D ed E già censiti, ma è circoscritta all’adeguamento ai nuovi criteri del comma 21. L’aggiornamento serve a escludere dalla rendita gli impianti funzionali al processo produttivo che, in base alla nuova disciplina, non devono più essere stimati; non legittima una revisione generalizzata della rendita.
È richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con la disciplina della legge n. 208/2015, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.
Art. 17 del R.D.L. n. 652/1939
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di aggiornare la rendita, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.
Art. 10 del R.D.L. n. 652/1939
In proposito è opportuno ricordare che già l' art. 10 del r.D.L. n. 652 del 1939 prevedeva la determinazione con stima diretta degli opifici, dei fabbricati di cui all'art. 28 della legge n. 1231 del 1936, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni, e delle unità immobiliari non raggruppabili in categorie e classi per la singolarità delle loro caratteristiche.
La stima diretta degli immobili speciali era già prevista dalla disciplina anteriore; secondo la Corte, la novità rilevante introdotta nel 2015 è specificamente l’esclusione dalla stima degli impianti funzionali al processo produttivo.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la disposizione processuale indicata dalla ricorrente per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali; la Corte ha esaminato il motivo nel merito e lo ha dichiarato infondato.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, la procedura di aggiornamento prevista dalla legge n. 208/2015 non consente di rivedere liberamente o in via generalizzata la rendita: è finalizzata ad adeguarla alla specifica esclusione degli impianti produttivi introdotta dal comma 21.
- Chi chiede la rideterminazione deve individuare gli impianti funzionali al processo produttivo da escludere e dimostrare che tali componenti erano state incluse nella rendita originaria; la mera appartenenza dell’immobile ai gruppi D o E non basta.
- Un vizio del procedimento non può essere utilizzato per ottenere l’annullamento dell’atto in una fase successiva se non è stato tempestivamente dedotto nel ricorso introduttivo.
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