Sentenza del 08/07/2024 n. 18594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell’art. 40, primo comma, del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 10, primo comma, nn. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le cessioni immobiliari esenti da IVA ai sensi del n. 8-bis non scontano l’imposta di registro in misura fissa, ma in misura proporzionale. La contribuente ha eccepito il giudicato interno sulla dichiarata carenza di motivazione dell’avviso e sul principio di alternatività IVA-registro; ha inoltre contestato nel merito il ricorso, che non riproduceva il contenuto della fattura. La Corte ha ritenuto infondata la difesa relativa al trattamento fiscale delle cessioni ex n. 8-bis e ha precisato che la censura sul difetto di motivazione avrebbe richiesto un ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei termini indicati in motivazione, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione. Il rinvio è necessario perché dagli atti non risulta chiaro quali immobili ricadano nel n. 8-bis e quali nel n. 8-ter, distinzione decisiva per determinare la misura dell’imposta di registro. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. L’eccezione della contribuente sul difetto di motivazione non è stata esaminata nel merito: la relativa statuizione non era stata impugnata con ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
Art. 40, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131
Conseguentemente le cessioni ex art. 10, comma primo, n. 8 e 8-bis del D.P.R. 633 del 1972 scontano l'imposta in maniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n. 8-ter) come previsto dall'art. 40, D.P.R. 131-1986 e non in misura fissa, come erroneamente ritenuto dalle decisioni di merito.
Per le cessioni immobiliari esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8-bis, l’imposta di registro si applica in misura proporzionale; il regime in misura fissa non si estende a tali operazioni.
Art. 10, primo comma, nn. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invero, la misura fissa è prevista solo per le operazioni (cessioni) di cui al n. 8-ter della norma, ma non per quelle di cui al n. 8-bis (dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).
La distinzione tra le cessioni di fabbricati disciplinate dai nn. 8-bis e 8-ter determina il diverso trattamento dell’imposta di registro: proporzionale per le cessioni ex n. 8-bis e fissa per quelle ex n. 8-ter.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La disposizione è indicata come fondamento processuale del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte accoglie la censura dell’Agenzia nei termini precisati in motivazione.
Art. 366 del codice di procedura civile
La Corte rileva che il ricorso non riproduce il contenuto della fattura, profilo di autosufficienza sollevato dalla contribuente; tuttavia decide la censura e accoglie il ricorso nei termini esposti in motivazione.
Art. 334 del codice di procedura civile
La contribuente, per far valere in Cassazione la questione del difetto di motivazione dell’avviso non accolta o non esaminata in appello, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato; la mera riproposizione dell’eccezione nel controricorso non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando una cessione immobiliare è esente da IVA, non ne segue automaticamente che l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa: occorre individuare la specifica categoria normativa della cessione.
- Per le cessioni esenti ricondotte all’art. 10, primo comma, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, l’imposta di registro è proporzionale; per quelle ricondotte al n. 8-ter si applica la misura fissa, secondo la disciplina considerata dalla decisione.
- Se gli atti non permettono di distinguere quali beni rientrino nelle diverse categorie fiscali, la Corte di cassazione non compie gli accertamenti di fatto: cassa la decisione e rinvia al giudice di merito.
- La parte vittoriosa in primo grado che intenda conservare una statuizione sfavorevole alla controparte, non esaminata o non confermata in appello, deve impugnarla con ricorso incidentale condizionato; riproporre soltanto l’eccezione nel controricorso per Cassazione non basta.
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