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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18569/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative al 2016, fondato sull’assunto dell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo provati, sulla base del PVC, una serie di movimenti finanziari anomali tra più soggetti, la compresenza di rapporti tra i soggetti coinvolti e l’esistenza di un meccanismo fraudolento idoneo a consentire costi fittizi e indebita detrazione IVA. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando l’illegittima inversione dell’onere della prova da parte della CTR; 2) violazione dell’art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, per non avere la CTR sottratto dai costi i ricavi fittiziamente conseguiti; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, l. 212/2000, sostenendo che il PVC richiamato non sarebbe stato notificato alla società e non sarebbe stato riportato nell’atto impositivo, con conseguente nullità dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l’applicazione della regola sull’onere della prova: l’Ufficio può fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e il giudice tributario deve prima valutarle nel loro complesso e solo poi dare ingresso alla prova contraria del contribuente; inoltre, la censura, per la parte residua, mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sui ricavi fittizi era nuova in cassazione e non risultava dedotta nei precedenti gradi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, perché contrastava con l’accertamento di fatto della CTR secondo cui il PVC notificato alla società riproduceva gli elementi essenziali della verifica svolta verso i terzi ed era idoneo a sorreggere la motivazione per relationem dell’avviso. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla responsabilità aggravata e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La CTR non ha invertito illegittimamente l’onere della prova: in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti offerte dall’Amministrazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono sorreggere l’accertamento tributario se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    L’inesistenza di passività dichiarate in materia di imposte dirette può essere desunta anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il regime probatorio richiamato opera anche per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA le false indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici qualificate, senza necessità di prova piena dell’Ufficio.

  • art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non affrontabile senza un previo accertamento di fatto nei gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito o per introdurre questioni nuove.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il PVC richiamato nell’avviso può fondare la motivazione per relationem se alla società destinataria sono stati notificati gli elementi essenziali della verifica.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata nei confronti della ricorrente soccombente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della definizione anticipata e la conseguente possibilità di condanna aggravata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle globalmente prima di esaminare la prova contraria del contribuente.
  • Quando il giudice di merito ha ritenuto sufficienti gli indizi dell’Amministrazione e ha operato la corrispondente traslazione dell’onere probatorio sul contribuente, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata se mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove né censure che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • La deduzione di vizi di motivazione dell’avviso di accertamento richiede specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con puntuale trascrizione o individuazione degli atti rilevanti.
  • La motivazione per relationem dell’avviso è legittima quando il PVC richiamato contenga gli elementi essenziali della verifica e sia stato ritualmente portato a conoscenza del contribuente destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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