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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23211/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici laureati, iscritti tra il 1995 e il 2000 al corso di formazione in medicina generale, avevano chiesto al Tribunale di Roma il risarcimento del danno nei confronti dello Stato, deducendo di aver percepito durante il corso una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Sostenevano che i due percorsi formativi fossero sovrapponibili e che la diversa remunerazione fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario, con conseguente responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi sovranazionali. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo insussistente una norma che imponesse allo Stato l'adeguamento richiesto. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi, entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo: 1) l'esistenza di un principio di parità di trattamento tra specializzandi e corsisti di medicina generale, e l'erroneità della sentenza d'appello nell'escludere il diritto al risarcimento; 2) il diritto all'adeguamento triennale e alla rivalutazione della borsa di studio, la non applicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche e, comunque, l'illegittimità del mancato aggiornamento in quanto fonte di una disparità ingiustificata rispetto agli specializzandi. La Corte di cassazione ha interpretato i motivi in senso favorevole all'esame nel merito, ma li ha ritenuti infondati/inammissibilmente formulati quanto alla pretesa sostanziale: ha escluso che esista nell'ordinamento unionale un obbligo di adeguata remunerazione desumibile in concreto, ha negato la configurabilità di un principio comunitario di parità di trattamento tra i due percorsi, e ha valorizzato la diversa natura, finalità e organizzazione dei corsi di formazione in medicina generale rispetto alle scuole di specializzazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure, pur potendo essere lette nel merito grazie al principio di interpretazione favorevole degli atti processuali ambigui, erano comunque infondate perché fondate su un preteso obbligo comunitario di remunerazione e di parità di trattamento non rinvenibile nell'ordinamento. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione con controricorso delle Amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione delle doglianze, ma la Corte esclude che da tale disciplina derivi un obbligo specifico di adeguata remunerazione o di parità di trattamento tra i due percorsi formativi.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte nega che il diritto unionale citato consenta di desumere la misura della remunerazione richiesta.

  • Direttiva 86/457/CEE

    Richiamata dai ricorrenti; la Corte afferma che non vi è una norma unionale che imponga una specifica remunerazione o un trattamento economico paritario.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo invocato, senza che la Corte vi riconosca un obbligo risarcitorio.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata dai ricorrenti; la Corte esclude che dalle direttive citate derivi il diritto alla remunerazione invocata.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha escluso la possibilità di desumere dal relativo obbligo di adeguata remunerazione la sua misura concreta dal diritto comunitario.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata dai ricorrenti nell'elencazione delle fonti; non ritenuta idonea a fondare il diritto azionato.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dai ricorrenti; non è ritenuta fonte di un obbligo risarcitorio o di parità economica tra i corsi.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dai ricorrenti, ma la Corte non vi ravvisa un fondamento per la pretesa risarcitoria proposta.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati dai ricorrenti; non incidono sulla conclusione di insussistenza del diritto fatto valere.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione normativa; la Corte non lo considera fonte di un obbligo di adeguamento economico azionabile in giudizio nel modo prospettato.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che da tale disciplina derivi il preteso diritto al risarcimento.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Richiamato nel secondo motivo; non muta la conclusione di infondatezza della pretesa.

  • art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme sul blocco e sull'adeguamento; la Corte non riconosce la fondatezza della censura.

  • art. 7, comma 5, d.l. 384/1992

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità del blocco retributivo; la Corte non fonda su tale profilo una responsabilità dello Stato.

  • art. 3, comma 36, L. 537/1993

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del blocco/proroghe; non muta il rigetto della pretesa.

  • art. 1, comma 33, L. 549/1995

    Richiamato come norma di proroga/collegamento nel quadro della censura sul mancato adeguamento; la Corte non vi riconosce un titolo risarcitorio.

  • art. 22, L. 488/1999

    Richiamato dai ricorrenti; non fonda il diritto alla rivalutazione pretesa.

  • art. 36, L. 289/2002

    Richiamato dai ricorrenti; non è ritenuto fonte dell'obbligo dedotto.

  • art. 32, comma 12, L. 449/1997

    Richiamato nel secondo motivo; non è valorizzato in senso favorevole ai ricorrenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in punto di vizio processuale, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle argomentazioni già svolte in precedente conforme della stessa Sezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nella formulazione del secondo motivo, ma le censure non superano il vaglio di ammissibilità e comunque sono infondate nel merito.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, quando l'atto sia formulato in modo ambiguo o confuso, il giudice deve privilegiare un'interpretazione che consenta l'esame del merito anziché una declaratoria di inammissibilità fondata solo sull'obscurità dell'esposizione, purché la base giuridica della censura sia comunque individuabile.
  • La responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive o per violazione del diritto unionale presuppone l'esistenza di un obbligo sovranazionale specifico e giuridicamente vincolante; se l'ordinamento dell'Unione non determina la misura della prestazione o lascia agli Stati membri margine di discrezionalità, non è configurabile un illecito risarcibile per il solo differenziale economico lamentato.
  • Non è configurabile un principio generale di parità di trattamento economico tra percorsi formativi eterogenei solo perché entrambi attinenti all'area medica, quando essi abbiano finalità, organizzazione, soggetti gestori e sbocchi professionali differenti.
  • La diversità strutturale e funzionale tra due istituti formativi può giustificare un trattamento economico differenziato, lasciando al legislatore la scelta discrezionale della relativa disciplina, con esclusione di una responsabilità giuridica in assenza di un vincolo normativo specifico.
  • La domanda risarcitoria non può essere costruita su una scelta legislativa non imposta né dal diritto sovranazionale né dalla Costituzione, poiché in tal caso manca il fatto illecito necessario a fondare la responsabilità aquiliana o da inadempimento.
  • Il rinvio a precedente conforme della stessa Sezione può sorreggere il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la questione sia già stata decisa in senso coincidente e non emergano elementi nuovi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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