Cassazione Civile, Ordinanza n. 23145/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di atti della riscossione. In primo grado la CGT di Padova aveva accolto il ricorso rilevando la mancata costituzione dell’agente della riscossione e l’assenza di controdeduzioni. In appello la CGT del Veneto aveva confermato la decisione, ritenendo che la tardiva costituzione e il deposito di atti in grado di appello non potessero sanare la mancata difesa nel primo grado e che i fatti allegati dalla contribuente dovessero considerarsi incontroversi. L’Agenzia delle entrate - Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il principio di non contestazione non poteva operare nei confronti di una parte non costituita e che la Corte territoriale aveva erroneamente tratto conseguenze processuali dalla sua mancata costituzione; 2) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023, deducendo che, per il regime temporale applicabile, doveva ritenersi ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, senza il limite aggiuntivo desunto dal giudice di merito dalla mancata costituzione in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non poteva essere utilizzato per trarre conseguenze sfavorevoli dalla mancata costituzione della parte, poiché la norma opera rispetto ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ha inoltre ritenuto errata l’interpretazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 adottata dal giudice di appello, precisando che, nel regime ratione temporis applicabile, era consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ancorché preesistenti, nei limiti previsti dalla disciplina processuale tributaria, senza il requisito ulteriore introdotto dalla sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
«salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti odal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita»
Il principio di non contestazione opera sul piano della prova e, secondo il testo richiamato dalla Corte, riguarda i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; non può quindi essere utilizzato per trarre conseguenze processuali dalla mera mancata costituzione.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati per affermare che gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono autonomamente e obbligatoriamente impugnabili entro 60 giorni e che la mancata presa di posizione dell’Amministrazione non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel testo ratione temporis applicabile consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado, nel rispetto del contraddittorio e dei termini decadenziali richiamati dalla disciplina processuale tributaria.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come termine di decadenza entro il quale la produzione documentale deve avvenire per rispettare il contraddittorio.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
La Corte ne dà atto quale disposizione transitoria dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, nella parte in cui anticipava l’applicazione della nuova disciplina dei nova istruttori.
art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 220 del 2023
È richiamato per indicare la riforma dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, che ha reso più restrittiva la disciplina dei nova istruttori in appello.
artt. 3 e 111 Cost.
Richiamati come parametri della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina transitoria citata.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato con riferimento alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non consente di considerare incontroverse le allegazioni del contribuente solo perché l’Amministrazione o l’agente della riscossione non si sono costituiti in giudizio; la norma opera rispetto ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
- La mancata costituzione in primo grado non può essere trasformata in una preclusione non prevista dalla legge per la produzione di documenti in appello: la disciplina applicabile va individuata in base al regime temporale della controversia e, nel testo previgente dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, la produzione di nuovi documenti era ammessa anche se preesistenti al primo grado, nei limiti del contraddittorio e dei termini decadenziali.
- Nel processo tributario la mancata presa di posizione dell’Amministrazione sui motivi di impugnazione non riduce di per sé l’oggetto del giudizio ai soli motivi contestati, quando sia stata chiesta la reiezione integrale del ricorso.
- L’interpretazione delle norme processuali sui nova in appello deve essere coerente con il regime transitorio applicabile e con i principi costituzionali di eguaglianza e giusto processo, evitando applicazioni retroattive di discipline più restrittive non consentite.
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