Cassazione Civile, Ordinanza n. 23144/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo all’anno 1991, originariamente notificato a una banca. Dopo un primo grado parzialmente favorevole alla contribuente e un appello anch’esso solo parzialmente favorevole, l’Ufficio iscriveva comunque a ruolo, in via provvisoria, metà delle maggiori somme accertate, che venivano pagate. Pendendo il termine per impugnare la decisione di secondo grado, la contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 16 L. n. 289/2002 e versava la somma dovuta per il condono scomputando quanto già pagato in corso di causa. Successivamente le società succedute alla banca chiedevano il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto per la definizione, sostenendo che il diritto al rimborso fosse sorto prima della domanda di condono e che esso spettasse anche in caso di soccombenza non totale ma sostanzialmente prevalente dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il rimborso, deducendo violazione dell’art. 16 L. n. 289/2002: secondo la ricorrente, la norma consente la restituzione delle somme eccedenti solo nell’ipotesi eccezionale di soccombenza totale dell’Amministrazione finanziaria, mentre nella specie vi era stata soltanto soccombenza parziale, sia pure molto ampia, e la contribuente, avendo scelto il condono, non poteva poi ottenere la restituzione di quanto già versato. La resistente ha inoltre invocato una questione di legittimità costituzionale della disciplina, ritenuta dalla Corte manifestamente infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda di rimborso proposta dalla contribuente. La Corte ha affermato che l’art. 16, comma 5, L. n. 289/2002 consente la restituzione delle somme già versate in eccedenza solo nel caso eccezionale di soccombenza totale dell’Amministrazione finanziaria nei giudizi di merito, non essendo sufficiente una soccombenza parziale o prevalente. Ha inoltre escluso che la circolare amministrativa richiamata potesse fondare un diverso diritto alla restituzione, poiché le circolari non sono fonte di diritti e obblighi. Rigettata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente. Le spese sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
comma 5; comma 1, lett. b)
La definizione agevolata delle liti pendenti consente lo scomputo delle somme già versate prima della domanda, ma la restituzione dell’eccedenza è ammessa solo fuori dei casi di soccombenza dell’amministrazione finanziaria previsti dalla norma; la Corte lo interpreta nel senso restrittivo che il rimborso spetta solo in caso di soccombenza totale dell’Amministrazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formulato come violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 10, comma 2, L. n. 212/2000
La Corte richiama il principio per cui l’affidamento del contribuente su una prassi amministrativa illegittima non esonera dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, ma può incidere solo su sanzioni e interessi.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 5 Cost.
Richiamato dalla parte resistente come parametro costituzionale della questione di legittimità, ma senza accoglimento.
art. 9 Cost.
Richiamato dalla parte resistente come parametro costituzionale della questione di legittimità, ma senza accoglimento.
Massime di principio
- Nelle liti definibili con condono fiscale, la restituzione delle somme già corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione è ammessa solo se l’Amministrazione finanziaria è soccombente in modo totale; la soccombenza parziale, anche se prevalente, non basta.
- La disciplina del condono fiscale ha natura eccezionale e forfettaria: il contribuente sceglie liberamente se aderire alla definizione agevolata oppure proseguire il giudizio ordinario, ma non può poi mescolare i due regimi per ottenere riflessi restitutori incompatibili con la logica del condono.
- Le circolari amministrative in materia tributaria non sono fonte di diritti soggettivi o obblighi; l’eventuale affidamento del contribuente su una prassi errata non consente di disapplicare la legge, potendo al più rilevare ai fini sanzionatori o degli interessi nei limiti previsti dallo Statuto del contribuente.
- Quando il quadro fattuale è già completo e la soluzione giuridica impone il rigetto della domanda, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito senza rinvio.
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