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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23143/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione urbanistica con cui alcune società si erano impegnate ad attuare un Programma di Recupero Urbano per aree di edilizia residenziale pubblica e ad accollarsi tutti gli oneri, anche economici, della procedura espropriativa. Dopo l’emissione dei decreti di esproprio e la determinazione amministrativa dell’indennità, le società avevano chiesto alla Corte d’appello la determinazione giudiziale dell’indennità. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato la prima ordinanza della Corte territoriale, indicando che il valore andava determinato avendo riguardo al P.R.G. del 2007, integrato dall’accordo di programma del 2010, e non allo strumento urbanistico previgente. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva disposto c.t.u. e determinato le indennità. Le società hanno allora proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 32 e 37, comma 3, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 11, comma 4, d.l. 398/1993 conv. in L. 493/1993, sostenendo che il c.t.u. e la Corte territoriale avessero recepito acriticamente dati urbanistici non coerenti con l’effettiva incidenza conformativa dell’accordo di programma; in particolare, hanno affermato che le limitazioni imposte dal P.R.U. (tipologia edilizia, prezzi massimi di cessione, durata ventennale del vincolo, destinatari finali) avrebbero dovuto incidere sulla stima del valore di mercato. Hanno inoltre contestato la riconosciuta maggiorazione del 10% dell’indennità, assumendo che essa dovesse essere domandata entro il termine perentorio previsto per la determinazione giudiziale dell’indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse conformata al precedente dictum rescindente e che le censure delle società, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del giudizio tecnico già svolto in sede di rinvio. Quanto alla doglianza sulla maggiorazione del 10%, la Corte l’ha considerata formulata in termini astratti e comunque non idonea a scalfire l’ordinanza impugnata, anche perché non specificamente ancorata alla vicenda concreta. Conseguentemente è stato dichiarato inammissibile anche il controricorso adesivo del Comune. Le ricorrenti, in solido con il Comune, sono state condannate alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni tecniche, quindi non scrutinabili come vizi di legittimità nei termini prospettati.

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    Richiamato per la determinazione del valore dell’area espropriata in relazione alla disciplina urbanistica vigente e al valore di mercato del bene.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale norma sulla determinazione dell’indennità di esproprio per area edificabile, da calcolare tenendo conto della disciplina urbanistica applicabile al momento dell’esproprio.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001

    La Corte richiama l’orientamento secondo cui la maggiorazione del 10% dell’indennità opera se ricorrono i presupposti previsti dalla norma, anche oltre la riduzione del 25% nei casi contemplati dalla disposizione.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 327/2001

    È richiamato dall’orientamento sulla necessità di proporre entro il relativo termine la domanda di determinazione giudiziale dell’indennità e della relativa maggiorazione, ma la Corte osserva che il richiamo del ricorso era astratto e non decisivo nel caso concreto.

  • art. 11, comma 4, d.l. 398/1993 conv. in L. 493/1993

    Richiamato per affermare che i programmi di recupero urbano sono approvati mediante accordo di programma, con effetti conformativi sullo strumento urbanistico generale.

  • art. 54 T.U. espropri

    Richiamato dalla Corte territoriale per affermare i limiti della propria competenza in unico grado sulle questioni giuridiche sollevate dalle parti.

  • d.lgs. 150/2011, art. 29

    Richiamato insieme all’art. 54 T.U. espropri per delimitare il rito e la competenza della Corte d’appello nel giudizio di determinazione dell’indennità.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando mala fede, colpa grave o abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo delle ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze tecniche già apprezzate dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che abbia esaminato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, la motivazione può ritenersi sufficiente se indica le fonti del convincimento, senza necessità di confutare puntualmente tutte le critiche difensive.
  • In materia di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione dell’indennità deve essere compiuta avendo riguardo allo strumento urbanistico effettivamente vigente al momento dell’esproprio, comprensivo delle modifiche derivanti dall’accordo di programma che abbia integrato il piano urbanistico generale.
  • Le specifiche limitazioni conformative derivanti da un programma urbanistico convenzionato possono incidere sulla valutazione del bene, ma la loro rilevanza va dedotta e verificata in modo coerente con il thema decidendum e con gli accertamenti tecnici compiuti; non è consentito trasformare la censura in un riesame del merito tecnico.
  • La maggiorazione del 10% dell’indennità di esproprio opera solo se ricorrono i presupposti legali previsti dalla disciplina speciale; tuttavia la sua deducibilità va verificata in relazione alla concreta vicenda processuale e non mediante richiami astratti privi di specifico aggancio al caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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