Cassazione Civile, Ordinanza n. 23141/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di somme dovute in base a due contratti di somministrazione intestati a un'associazione non riconosciuta. Il soggetto indicato come presidente e legale rappresentante dell'associazione proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che il creditore fosse decaduto dall'azione ex art. 1957 c.c. perché non avrebbe agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, che egli riteneva immediatamente esigibile per la messa in liquidazione dell'associazione; dall'altro lato, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di aver sottoscritto gli accordi di rateizzazione solo in nome e per conto dell'associazione e non personalmente. In appello insisteva anche sul fatto che il debito rateizzato avrebbe dovuto essere considerato come una serie di obbligazioni autonome, con decorrenza separata del termine semestrale per ciascuna rata, e che la società creditrice avrebbe chiesto il pagamento nei suoi confronti in modo da eccedere il thema decidendum. In cassazione denunciava violazione dell'art. 1957 c.c., dell'art. 38 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre a sostenere che gli accordi di dilazione non potessero vincolarlo personalmente e che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la ricostruzione della controparte secondo cui le rate costituivano autonome obbligazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla pretesa decadenza del creditore collegata alla messa in liquidazione dell'associazione, perché formulata in modo generico e privo di adeguata argomentazione. Ha poi ritenuto infondato il motivo sul dies a quo dell'art. 1957 c.c., ribadendo che, quando la rateizzazione riguarda un'obbligazione unica e non pluralità di debiti autonomi, il termine semestrale decorre dalla scadenza dell'ultima rata. Ha infine dichiarato inammissibili gli altri due motivi, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione."
La responsabilità personale e solidale non discende dalla sola carica formale, ma dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione; tale responsabilità ha natura accessoria e assimilabile a una garanzia ex lege.
art. 1944 c.c.
La responsabilità del soggetto che ha agito per l'associazione è assimilata alla fideiussione, con applicazione dei principi sulla solidarietà e sulla facoltà del creditore di agire contro uno qualsiasi dei coobbligati, salvo diverso patto.
art. 1957 c.c.
"Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate."
Il termine semestrale decorre da quando la prestazione garantita diviene esigibile; se l'obbligazione è unica e soltanto rateizzata, la decorrenza coincide con la scadenza dell'ultima rata.
art. 112 c.p.c.
È inammissibile la censura che, sotto veste di violazione dell'art. 112 c.p.c., si risolva in una mera contestazione della ricostruzione del fatto o dell'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è generica o non individua con precisione la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta presuppone la prova dell'attività negoziale concretamente svolta nell'interesse dell'ente, non essendo sufficiente la mera titolarità della carica.
- La garanzia personale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta è assimilabile alla fideiussione ex lege; pertanto, vi si applicano i principi di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c.
- Ai fini dell'art. 1957 c.c., il termine di sei mesi decorre dal momento in cui la prestazione garantita diviene esigibile; se il debito è unico e solo dilazionato in rate, la decorrenza va riferita alla scadenza dell'ultima rata, non alle singole rate.
- La rateizzazione di un debito non ne fraziona necessariamente l'unitarietà: occorre distinguere tra obbligazioni autonome a scadenze ripetute e un'obbligazione unica adempiuta in modo frazionato.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili motivi generici o che mirino soltanto a rivalutare i fatti o a sovrapporre una diversa lettura del merito.
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