Cassazione Civile, Ordinanza n. 24023/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del prelievo operato dalla Cassa, a titolo di contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico in godimento al pensionato, con trattenute applicate a partire dal 1° gennaio 2009. Il giudice di merito aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la Cassa alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti. In cassazione la Cassa ha dedotto: (1) violazione della disciplina che attribuisce autonomia regolamentare alle Casse privatizzate e delle norme previdenziali invocate per sostenere il potere di introdurre il contributo di solidarietà, nonché degli artt. 3, 23 e 38 Cost.; (2) violazione delle medesime disposizioni e della legge n. 147/2013, assumendo che il contributo fosse legittimamente previsto per esigenze di equilibrio finanziario; (3) erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l’azione del pensionato fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. La Cassa ha quindi chiesto il riconoscimento della legittimità del prelievo e l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo i motivi non conformi a un orientamento di legittimità consolidato e già reiteratamente affermato. Quanto ai primi due motivi, ha confermato che le Casse privatizzate non hanno il potere di introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale prelievo non è un criterio di determinazione della pensione né una variazione delle aliquote contributive o dei coefficienti di rendimento, ma una prestazione patrimoniale imposta che può essere istituita solo con legge. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che, quando è contestata la debenza del trattamento nella misura effettivamente dovuta al netto del prelievo illegittimo, il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla quinquennale, perché la differenza tra importo liquidato e importo dovuto non è un rateo già esigibile/pagabile in senso tecnico. La Corte ha anche condannato la Cassa alle spese di lite e, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta non accettata, l’ha condannata a pagare al resistente e alla Cassa delle Ammende le ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle Casse privatizzate, ma entro limiti che non consentono di introdurre con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
È ritenuto inefficace nella parte in cui prevede la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già attribuiti.
Delibera della Cassa del 27 giugno 2013
Richiamata dalla ricorrente come base del prelievo, ma ritenuta non idonea a legittimare l’introduzione del contributo di solidarietà.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
Norma imperativa che costituisce parametro di legittimità dell’autonomia regolamentare delle Casse; consente modifiche ai criteri di determinazione della pensione nel rispetto del pro rata, ma non la creazione di un contributo di solidarietà su trattamenti già in godimento.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato per sostenere la legittimità degli atti delle Casse, ma la Corte ribadisce che la disposizione riguarda i provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non un prelievo patrimoniale estraneo a tali criteri.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
“si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”
Non consente di ritenere legittimo il contributo di solidarietà, perché la norma presuppone atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine, requisito incompatibile con un prelievo straordinario e temporaneo sui pensionati.
art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Richiamato nel quadro normativo invocato dalla ricorrente, senza che la Corte vi riconosca una base per il contributo di solidarietà.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
Sono evocati dalla ricorrente, ma la Corte esclude ogni contrasto costituzionale nella decisione resa, anche in relazione al diverso ambito applicativo delle norme invocate.
La domanda di recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico dovuto.
La prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi ed esigibili, cioè pagabili e posti nella disponibilità dell’assicurato; non si applica alla differenza tra pensione liquidata e pensione dovuta oggetto di contestazione.
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129
Richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale dei ratei, applicabile solo ai crediti pensionistici liquidi ed esigibili; non copre il credito da ripetizione di trattenute illegittime.
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
Non è applicabile alla fattispecie, perché riguarda i ratei arretrati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione di trattamenti pensionistici, mentre qui si controverte di un credito conseguente a indebito prelievo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione alle conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia regolamentare, non possono introdurre con fonte subprimaria prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati quando tali prelievi non incidano sui criteri di determinazione della pensione previsti dalla legge.
- La previsione di un contributo di solidarietà sui pensionati integra una prestazione patrimoniale imposta che richiede una base legislativa espressa e non può essere ricavata dai poteri regolamentari della Cassa.
- Le norme che consentono alle Casse di adottare misure per l’equilibrio finanziario e il rispetto del pro rata operano entro il perimetro della determinazione del trattamento pensionistico; non legittimano trattenute straordinarie e temporanee su pensioni già in essere.
- In materia di prescrizione delle somme trattenute illegittimamente sulla pensione, il termine quinquennale si applica solo ai ratei liquidi ed esigibili; quando si contesta l’effettivo ammontare dovuto e si chiede la restituzione della differenza indebitamente prelevata, opera la prescrizione ordinaria decennale.
- Il giudizio in cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando i motivi non si confrontano con un orientamento di legittimità consolidato e reiterato sul punto decisivo della controversia.
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