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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23987/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato da una fondazione al proprio dipendente. Il tribunale, nel rito speciale di cui alla L. n. 92 del 2012, aveva dichiarato la nullità del licenziamento; la fondazione aveva quindi proposto opposizione, ma la corte d'appello l'aveva dichiarata inammissibile per difetto di procura difensiva, ritenendo non idonea la delibera richiamata a legittimare il ricorso al libero foro. In cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 R.D. n. 1611/1933 e dell'art. 1 D.L. n. 345/2000, sostenendo che, non essendo amministrazione dello Stato né ente sovvenzionato autorizzato al patrocinio dell'Avvocatura, essa poteva liberamente ricorrere ad avvocati del libero foro; 2) violazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., per non aver la corte d'appello assegnato un termine per regolarizzare la procura o comunque invitato la parte a sanare il vizio. La Corte di cassazione ha dapprima ritenuto ammissibile il ricorso perché, unitamente ad esso, era stata prodotta una delibera del consiglio di amministrazione, specificamente motivata, che autorizzava il ricorso al libero foro nelle controversie di lavoro e in altre controversie specialistiche; ha poi rigettato il primo motivo, confermando che nel giudizio di opposizione non era stata prodotta una delibera specifica idonea (la delibera del 2007 era generica) e che, dunque, correttamente la corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. È invece accolto il secondo motivo: poiché la procura esisteva ed era solo viziata, non inesistente, il giudice avrebbe dovuto attivare il meccanismo sanante di cui all'art. 182 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma Cartabia), assegnando un termine per la regolarizzazione della rappresentanza/autorizzazione. Non avendolo fatto, la corte d'appello ha commesso errore di diritto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso ma ha accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la causa applicando il principio secondo cui, in presenza di un difetto di autorizzazione/procura non inesistente ma soltanto nullo, il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La norma è richiamata per affermare che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è riservato in via esclusiva nei casi previsti, ma è consentita deroga quando l'ente sia munito di una specifica delibera motivata che autorizzi il ricorso al libero foro.

  • art. 1 D.L. n. 345 del 2000

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di avvalersi del libero foro quando il soggetto non rientri nelle amministrazioni soggette al patrocinio erariale; la Corte non ne fa un autonomo fondamento decisorio.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    "Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle partei..."

    Nel testo applicabile ratione temporis, il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, o un vizio della procura, deve assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione; la sanatoria ha effetto ex tunc.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    È richiamato per qualificare la procura speciale alle liti che, se solo omessa o irregolare, può essere prodotta o rinnovata su invito del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • L. n. 92 del 2012

    Costituisce il rito speciale applicato alla controversia di lavoro, in particolare il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza sommaria.

  • L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2

    È richiamata per la formulazione dell'art. 182 c.p.c. che impone la regolarizzazione del difetto di rappresentanza o autorizzazione.

  • L. n. 103 del 1979, art. 11

    È richiamata come norma modificativa dell'art. 43 R.D. n. 1611/1933.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Quando un ente può derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la relativa autorizzazione deve risultare da una delibera specifica e motivata, riferita alla controversia o comunque a categorie di controversie sufficientemente determinate; una delibera generica non basta.
  • Se la procura o l'autorizzazione al difensore è affetta da nullità ma non è inesistente, il giudice deve attivare il meccanismo di sanatoria ex art. 182 c.p.c. assegnando un termine per regolarizzare la posizione processuale.
  • L'omesso invito alla regolarizzazione del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione integra errore di diritto quando il vizio sia sanabile e la parte abbia comunque già depositato una procura riferibile al giudizio.
  • La sanatoria del vizio della procura o dell'autorizzazione opera con effetto retroattivo ex tunc, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dalla prima notificazione.
  • Nel rito del lavoro e nei procedimenti speciali, la verifica della regolare costituzione delle parti e dei poteri del difensore resta soggetta ai doveri officiosi del giudice, che non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità senza prima consentire la regolarizzazione del vizio sanabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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