Cassazione Civile, Ordinanza n. 23962/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione sottoscritto tra una società datrice di lavoro e una lavoratrice nel settembre 2006, collegato a un accordo con le organizzazioni sindacali del 13 gennaio 2006. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ordinato l'inserimento della lavoratrice nella graduatoria prevista da tale accordo, ritenendo che la clausola con cui la lavoratrice si era impegnata a "rinunciare ad azionare ogni rivendicazione" si riferisse solo ad iniziative giudiziali e non anche al tentativo di conciliazione ex art. 412-bis c.p.c., da considerare mera fase preliminare e non esercizio di azione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., sostenendo che l'accordo andasse interpretato nel senso di rinuncia a qualsiasi iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, connessa al rapporto di lavoro; (2) violazione dell'art. 412-bis c.p.c., deducendo che il deposito della richiesta di tentativo di conciliazione integra instaurazione di un giudizio; (3) violazione degli artt. 1460, 1453 e 1455 c.c., contestando l'esclusione della lavoratrice dalla graduatoria e sostenendo che la sua condotta integrasse un grave inadempimento contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del verbale di conciliazione rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale rilevante; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il deposito della richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 412-bis c.p.c. non determina l'instaurazione di un giudizio, che si realizza solo con il deposito del ricorso al giudice del lavoro; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi, essendo la gravità dell'inadempimento logicamente irrilevante una volta esclusa, in radice, l'esistenza di un inadempimento della lavoratrice. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.
I canoni legali di interpretazione contrattuale possono essere sindacati in cassazione solo se si indica in modo specifico come siano stati violati; non è consentito opporre una diversa interpretazione plausibile del testo negoziale rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
art. 412-bis c.p.c.
Il deposito della richiesta di tentativo di conciliazione non instaura un giudizio; il giudizio in senso proprio si apre con il deposito del ricorso innanzi al giudice del lavoro.
art. 1460 c.c.
La censura relativa all'eccezione di inadempimento è inammissibile se non si confronta con la premessa decisiva della sentenza impugnata, che ha escluso in fatto e in diritto l'esistenza stessa dell'inadempimento.
artt. 1453 e 1455 c.c.
Le regole sulla risoluzione per inadempimento e sulla gravità dell'inadempimento presuppongono che un inadempimento sia effettivamente configurabile; se il giudice esclude l'inadempimento, la verifica della sua gravità resta priva di oggetto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve essere costruita in modo puntuale e non come mera richiesta di rivalutazione del fatto o del contenuto negoziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo o verbale di conciliazione compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di una motivazione logicamente inidonea; non è ammissibile la sola contrapposizione di una lettura alternativa del testo.
- Quando un testo negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra le diverse opzioni non può essere ribaltata in cassazione solo perché la parte ne propone una diversa e per lei più favorevole.
- La richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 412-bis c.p.c. non equivale all'instaurazione del giudizio, che si perfeziona soltanto con il deposito del ricorso davanti al giudice competente.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il giudice esclude in radice l'inadempimento, è inconferente dolersi della mancata valutazione della sua gravità.
- La violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. presuppone che sia accertato un inadempimento astrattamente rilevante; in assenza di tale presupposto, il motivo è privo di pertinenza.
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