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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23985/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente addetto alla biglietteria, ritenuto responsabile di due episodi di mancata consegna del resto ai clienti e di mancata registrazione dell'esubero di cassa. La Corte d'appello, riformando il primo grado nel rito Fornero, aveva ritenuto legittimo il recesso sulla base di un filmato estratto dal sistema di videosorveglianza aziendale installato in forza di un accordo sindacale del 2015. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 4 l. 300/1970 e dei principi di correttezza e buona fede, sostenendo che il controllo a distanza fosse vietato perché attinente alla prestazione lavorativa e comunque utilizzabile solo in presenza di un reclamo della clientela, insussistente nel caso; (2) violazione della l. 48/2008 e dell'art. 2712 c.c., per asserita inutilizzabilità delle immagini estratte senza la procedura informatica prevista e per mancanza di genuinità della prova; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché i dati informatici non sarebbero stati prodotti in copia forense; (4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo sindacale, con rilievo anche del superamento del termine di conservazione delle immagini. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, chiarendo che il caso rientra nell'art. 4, comma 1, St. lav. come modificato, poiché l'impianto audiovisivo era stato installato previo accordo sindacale per finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza; in tale quadro, la visione delle immagini per accertare condotte illecite del dipendente non richiedeva il reclamo del cliente, previsto solo per finalità diverse da quella patrimoniale. Ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze miravano in realtà a un riesame di merito dell'accordo e dei fatti, estraneo al giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile perché generico nel richiamo alla l. 48/2008 e in parte infondato, ribadendo che il disconoscimento delle riproduzioni ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mentre nella specie la contestazione era stata ritenuta generica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, riproponeva doglianze già esaminate e, dall'altro, non rispettava i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., giacché il fatto asseritamente omesso era stato in realtà considerato dalla sentenza impugnata e non era stata dimostrata la sua decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 300/1970

    Gli impianti audiovisivi che consentono anche il controllo a distanza dei lavoratori sono leciti se installati previo accordo sindacale per finalità organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale; le informazioni raccolte sono utilizzabili anche disciplinarmente se rispettate le condizioni dell'ultimo comma.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esercizio del potere datoriale di controllo.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'uso dei controlli.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova se la parte contro cui sono prodotte non le disconosce in modo chiaro, circostanziato ed esplicito; il mero dissenso generico non ne esclude l'utilizzabilità.

  • L. 48/2008

    La Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità, osservando che la legge riguarda i crimini informatici e che il ricorrente non ha indicato una specifica norma che sancisse l'inutilizzabilità nel giudizio civile delle immagini acquisite in violazione della procedura invocata.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 è ammissibile solo entro i limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta denunciare vizi motivazionali o criticare l'apprezzamento di elementi istruttori.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione dell'accordo sindacale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un impianto audiovisivo è installato nel rispetto dell'art. 4 St. lav. previo accordo sindacale, le immagini possono essere utilizzate anche ai fini disciplinari se l'uso è coerente con le finalità autorizzate, tra cui la tutela del patrimonio aziendale in senso ampio.
  • La clausola dell'accordo collettivo che subordina l'identificazione degli addetti alla presenza di un reclamo del cliente non si applica quando le immagini siano utilizzate per accertare fatti illeciti lesivi del patrimonio aziendale e non meri inadempimenti della prestazione.
  • Il patrimonio aziendale comprende non solo beni materiali, ma anche immagine esterna, regolare funzionamento e sicurezza degli impianti; condotte fraudolente del dipendente verso clienti possono quindi integrare una lesione rilevante ai fini dell'art. 4 St. lav.
  • Le riproduzioni meccaniche o informatiche ex art. 2712 c.c. perdono efficacia probatoria solo se il disconoscimento è tempestivo, chiaro, specifico e circostanziato, con allegazione di elementi idonei a indicare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione di merito, specie quando il fatto dedotto risulti già considerato nella sentenza impugnata.
  • L'interpretazione dell'accordo sindacale e la valutazione della rilevanza delle prove costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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