Cassazione Civile, Ordinanza n. 23990/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento intimato da una società cooperativa a un lavoratore. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore ritenendo maturata la decadenza per mancata tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello principale del lavoratore e, su appello incidentale della società, aveva anche modificato la regolazione delle spese di lite ponendole a carico dell’appellante. Avverso la sentenza d’appello il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso. La società controricorrente dichiarava di non aderire alla rinuncia e chiedeva la condanna alle spese con distrazione in favore dei propri difensori.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione a seguito della rinuncia regolarmente proposta dal ricorrente. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte e che, in mancanza di adesione, resta ferma la condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la norma richiamata opera solo nei casi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolare, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità anche senza accettazione della controparte.
La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione è diversa da quella prevista per il processo ordinario, non essendo l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione di natura accettizia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
La Corte richiama la modifica dell’art. 391, comma 4, c.p.c. per affermare che, in caso di rinuncia non accettata, l’estinzione del processo non esclude la condanna alle spese del rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto processuale efficace anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha carattere accettizio.
- Quando la rinuncia al ricorso per cassazione non è accettata, il processo si estingue ma il ricorrente rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non può essere applicato analogicamente ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
- La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione non coincide con quella generale dell’art. 306 c.p.c., perché segue una regola speciale che consente l’estinzione del processo senza necessità di adesione della controparte.
Come è indicizzato
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