Cassazione Civile, Ordinanza n. 23976/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda contro la società subentrata nell'appalto del servizio di accompagnamento treni notte. I ricorrenti sostenevano di avere prestato attività alle dipendenze del precedente appaltatore e lamentavano la illegittimità della mancata assunzione da parte dell'impresa aggiudicataria del nuovo appalto. Con il primo motivo denunciavano la violazione della disciplina sugli appalti pubblici, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito autonoma personalità giuridica al raggruppamento/RTI. Con il secondo motivo deducevano la violazione del CCNL applicabile e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che dovesse riconoscersi un obbligo di riassunzione o comunque continuità del rapporto. Con il terzo motivo lamentavano violazione delle regole sull'onere della prova e del rito del lavoro, deducendo che la controparte non avrebbe attivato correttamente la procedura sindacale per individuare i criteri di scelta del personale da assumere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva deciso sulla base di una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la questione della soggettività del RTI/aggiudicataria, dall'altro il rilievo che un distinto capo della sentenza di primo grado, relativo alla deroga all'obbligo di assunzione per la riduzione del traffico ferroviario, non era stato specificamente censurato in appello. Poiché i motivi di ricorso investivano solo la prima ratio e non aggredivano in modo idoneo la seconda, la decisione restava comunque sorretta da una motivazione autonoma e insuperata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore di entrambe le società controricorrenti e con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 48, commi 15 e 16, d. lgs. n. 50 del 2016
richiamato dai ricorrenti per contestare la soggettività del raggruppamento/RTI nell'ambito dell'affidamento del contratto pubblico
art. 37, comma 16, d. lgs. n. 163 del 2006
richiamato dai ricorrenti in tema di disciplina dei raggruppamenti temporanei nelle procedure di affidamento
art. 16 bis CCNL (Area contrattuale/Attività Ferroviaria del 20.7.2012)
invocato per sostenere l'obbligo di riassunzione del personale in occasione del cambio appalto
art. 2112 c.c.
invocato dai ricorrenti per affermare la continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento/avvicendamento nell'appalto
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'inadempimento dedotto
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti
art. 414 c.p.c.
richiamato nel contesto delle censure sul rito del lavoro e sul contenuto dell'atto introduttivo
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 360 c.p.c.
nn. 3 e 5; n. 4 per il profilo dell'error in procedendo
utilizzato per qualificare i vizi denunciati in cassazione; la Corte evidenzia che non è stata proposta un'idonea censura ex n. 4 contro la ratio autonoma non impugnata
artt. 276 e 279 c.p.c.
richiamati dalla Corte per affermare che il giudice può fondare la decisione su più rationes decidendi autonome
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse o comunque impedisce la cassazione della decisione.
- Non è sufficiente contestare una sola delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata se la sentenza resta comunque sorretta da un autonomo capo o da una distinta motivazione non aggredita nei gradi di impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione, la critica alla motivazione deve essere costruita in modo puntuale e coerente con il vizio dedotto; se si contesta un error in procedendo o una ratio non impugnata in appello, occorre indicare specificamente gli atti processuali e il contenuto delle censure svolte nei gradi precedenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore di ciascun controricorrente e, nei casi previsti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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