Cassazione Civile, Ordinanza n. 23988/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico liquidato in precedenza a favore di un iscritto alla gestione speciale dei lavoratori dello spettacolo, con richiesta di ricalcolo sia della "quota A" sia della "quota B" e dei relativi supplementi. La Corte d'appello aveva accolto solo la domanda relativa alla quota B, escludendo invece il ricalcolo della quota A, ritenendo tra l'altro che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 colpisse solo i ratei anteriori al triennio e non l'intero trattamento, e che per la quota B fosse venuto meno il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, sostenendo che la decadenza dovrebbe operare anche per pensioni liquidate prima della novella quando la domanda sia proposta oltre tre anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina; (2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il massimale pensionabile sarebbe stato abrogato o comunque non più applicabile alla quota B. Il pensionato ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per preteso giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal controricorrente, ritenendo che il ricorso censurasse la regola di diritto posta a base della decisione e che non vi fosse giudicato interno sulle singole affermazioni in diritto. Nel merito ha ritenuto assorbente il secondo motivo e lo ha accolto, aderendo al più recente orientamento di legittimità secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, permane il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, perché tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
come novellato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011
la decadenza non incide sull'intero trattamento pensionistico, ma soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al termine triennale; il motivo relativo alla sua applicabilità è però rimasto assorbito
ha modificato l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 in tema di decadenza per le prestazioni previdenziali
il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo permane ed è applicabile anche alla quota B
non determina l'abrogazione tacita del massimale pensionabile della disciplina previgente
distingue tra quota A, relativa alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, relativa alle anzianità successive
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503/1992
richiamato nella discussione sull'asserito giudicato interno, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
modifica il limite di retribuzione giornaliera pensionabile richiamato dalla disciplina dei lavoratori dello spettacolo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche della sentenza, ma solo sull'unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un determinato effetto.
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo permane il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, se non risulta una espressa abrogazione o una incompatibilità insuperabile con la normativa successiva.
- Quando una disciplina speciale pensionistica si inserisce in un sistema complessivamente più favorevole per gli iscritti, il mantenimento di un tetto retributivo può essere ritenuto coessenziale all'assetto normativo e non incompatibile con gli interventi legislativi successivi.
- La decadenza previdenziale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera, secondo l'orientamento richiamato, solo sui ratei anteriori al triennio e non sull'intero trattamento dovuto per il futuro.
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