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Sentenza

Sentenza del 19/04/2026 n. 10364 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al 2006. L’avviso recuperava maggiori imposte per IRES (€ 807.419), IRAP (€ 129.398) e IVA (€ 262.509), oltre a una sanzione amministrativa unica di € 1.211.128,50; l’accertamento si basava anche su indagini bancarie che avevano rilevato versamenti non giustificati per € 1.590.154,51 e prelevamenti per € 1.438.163,86. Con sei motivi la società ha contestato: la mancata allegazione e motivazione dell’avviso e la pretesa violazione dei termini dell’accertamento; il disconoscimento dei costi di ristrutturazione dell’immobile locato e di altri servizi; l’applicazione delle presunzioni bancarie ai conti dei soci e la mancata prova della riferibilità delle operazioni alla società; l’omesso esame dell’uso promiscuo dei conti e della loro intestazione ai soci; la lesione del diritto di difesa per l’impossibilità di ottenere dalle banche la documentazione e il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: i PVC e le autorizzazioni alle indagini risultavano già conosciuti dalla società, mentre la questione sulla proroga non era stata proposta in modo ammissibile davanti al giudice di merito. Il secondo motivo è inammissibile perché la società non ha dimostrato di aver sottoposto specificamente alla C.T.R. la deducibilità dei costi di ristrutturazione e non ha documentato l’effettivo sostenimento dei costi. Il terzo motivo è infondato: l’accertato uso dei conti dei soci anche per operazioni societarie ne rende le movimentazioni riferibili anche alla società e fa operare la presunzione bancaria, salva prova contraria del contribuente. Sono infondati anche il quarto e il sesto motivo: il mero uso promiscuo dei conti e la loro intestazione ai soci non bastano a superare la presunzione, e l’avviso aveva comunque selezionato solo una parte delle operazioni non giustificate. È infondato il quinto motivo: i poteri istruttori officiosi non sono automatici e la società non aveva provato l’effettiva impossibilità di procurarsi la documentazione, anche perché non aveva documentato gli esiti della procedura esecutiva avviata contro le banche. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000 oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza impugnata della C.T.R. del Lazio, che aveva respinto l’appello contro il rigetto della C.T.P. di Roma, resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l' art. 7 , comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione.

    L’allegazione all’avviso non è necessaria se il contribuente ha già ricevuto e conosciuto integralmente e legalmente il documento richiamato.

  • Art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È proprio quando risulti che parte delle movimentazioni sul conto del socio riguardano operazioni societarie che si legittima la presunzione che le operazioni prive di giustificazione sul quel conto siano da riferirsi alla società, posto che il conto del socio, sostanzialmente in uso alla società, si parifica -in quanto anche ad essa pertiene- al conto della società, rispetto al quale la medesima deve sempre spiegare le operazioni mancanti di contabilizzazione, per non incorrere nella presunzione che qualifica come ricavi i versamenti e prelevamenti non giustificati.

    Quando sia accertato che la società opera anche su un conto intestato al socio, il conto è considerato nella disponibilità anche societaria e le movimentazioni non giustificate ricadono nella presunzione legale, che il contribuente può superare fornendo prova contraria.

  • Art. 75 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente ratione temporis

    In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell' art. 75 (ora 109) del D.P.R. n. 917 del 1986 , sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile.

    I costi di ristrutturazione di un immobile locato possono essere deducibili se strumentali all’impresa e documentati; nel caso concreto, però, il motivo non è stato esaminato nel merito perché la società non ha dimostrato di averlo specificamente proposto in appello né di aver provato i costi.

  • Art. 7, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, l' art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova.

    I poteri istruttori officiosi del giudice tributario sono facoltativi e richiedono che il contribuente alleghi e dimostri una concreta impossibilità o grave difficoltà probatoria; non basta affermare di non aver potuto ottenere documenti.

  • Art. 210 c.p.c.

    La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all' art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.

    L’ordine di esibizione è discrezionale e subordinato ai requisiti di ammissibilità e necessità; non serve a supplire alla mancata iniziativa probatoria della parte.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un atto impositivo motivato richiamando documenti istruttori non è nullo per la loro mancata allegazione se il contribuente ne aveva già avuto integrale e legale conoscenza prima della notifica dell’atto.
  • Le indagini possono riguardare conti intestati ai soci, ma l’applicazione della presunzione alle movimentazioni presuppone elementi che dimostrino la riferibilità o l’effettiva disponibilità del conto anche da parte della società. Se è accertato che la società utilizza il conto del socio per operazioni aziendali, il conto può essere trattato, ai fini della presunzione, come riferibile anche alla società.
  • Una volta operante la presunzione bancaria, non basta dimostrare che il conto è usato promiscuamente o che vi transitano anche somme personali e professionali: occorre giustificare le singole movimentazioni contestate e dimostrare che non costituiscono reddito della società.
  • I costi di ristrutturazione di un immobile locato possono essere deducibili se risultano documentati e sono strumentali all’attività d’impresa; il contribuente deve però provare l’effettivo sostenimento e avere introdotto tempestivamente la specifica questione nel giudizio di merito.
  • Il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’esibizione di documenti o approfondimenti istruttori solo perché una parte li richiede: chi invoca tali poteri deve identificare la prova necessaria e dimostrare in concreto l’impossibilità o la grave difficoltà di procurarsela autonomamente.
  • La contestazione in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e con le questioni effettivamente proposte nei gradi precedenti; una questione nuova o non documentata come tempestivamente dedotta può essere dichiarata inammissibile.

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