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Sentenza

Sentenza del 19/04/2026 n. 10383 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda l’accertamento sintetico del reddito IRPEF di A.A. per il 2005, fondato sull’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e su spese e beni-indice, tra cui un’autovettura e una quota di immobile. Il contribuente ha contestato, con sei motivi, la legittimità e motivazione del redditometro, l’imputazione temporale e il calcolo relativo all’auto, la valutazione delle somme disponibili (eredità materna, liquidazione di un fondo pensione e pensione del fratello invalido convivente, di cui era tutore), la presunta illogicità delle presunzioni e l’omesso esame della documentazione e dei fatti non contestati. Ha sostenuto che tali risorse, documentate anche dagli estratti conto, giustificavano le spese senza presupporre redditi non dichiarati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso introduttivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le effettive ragioni della decisione e, comunque, manifestamente infondato: l’accertamento sintetico è esperibile anche se la dichiarazione non è stata presentata, e lo scostamento biennale previsto per la rettifica di una dichiarazione presentata non è richiesto in tale ipotesi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sull’acquisto dell’auto nel 2006 non si confrontava con la ragione della CTR, riferita ai costi di manutenzione, e non contestava specificamente questi ultimi. Le censure sulla prova presuntiva e sulla valutazione delle somme sono state respinte: la CTR aveva motivato che la perdurante disponibilità delle somme, insieme alla necessità di provvedere al fratello e ai beni, consentiva di inferire la presenza di ulteriori redditi non dichiarati; la Cassazione ha ritenuto tale valutazione logica e non sindacabile in sede di legittimità. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: la non contestazione è apprezzamento di merito e la censura era stata proposta con il paradigma processuale errato, senza indicare elementi idonei a dimostrare la condotta asseritamente omissiva dell’Agenzia. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 600/1973

    Il dovere di motivazione, in sede di accertamento sintetico, coincide con la formulazione della presunzione di maggior reddito sulla base di dati certi (fatti-indice), potendo nel caso di omissione della dichiarazione ricorrere anche a presunzioni supersemplici.

    Per la decisione, l’accertamento sintetico può fondarsi su fatti-indice e, quando la dichiarazione è omessa, l’Ufficio può ricorrere anche a presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Il requisito dello scostamento biennale non si applica alla dichiarazione non presentata.

  • Art. 41 del D.P.R. 600/1973

    Il ricorso all'accertamento a mezzo di indici reddituali è consentito anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione reddituale, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 600 del 1973, che regolando l'accertamento di ufficio consente di fare ricorso alle c.d. presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 38 del medesimo D.P.R. per la rettifica della dichiarazione reddituale.

    L’omessa presentazione della dichiarazione consente l’accertamento d’ufficio sulla base di presunzioni supersemplici; la mancata dichiarazione, anche se ritenuta non dovuta dal contribuente, non impedisce all’Amministrazione di verificare redditi e capacità contributiva.

  • Art. 4 del D.M. 10 settembre 1992

    D'altro canto, seppure è vero che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 settembre 1992, che 'l'ufficio può non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti', ciò non significa affatto che l'ufficio non debba procedervi, tanto più se non ritiene le prove fornite dal contribuente in sede endoprocedimentale idonee a dimostrare l'incoerenza fra il reddito come accertato in modo sintetico e gli altri elementi acquisiti.

    La disposizione attribuisce all’Ufficio la facoltà di non procedere quando il reddito sintetico risulti palesemente eccessivo rispetto ad altri elementi, ma non impone di rinunciare all’accertamento. La valutazione resta rilevante anche alla luce della capacità delle prove fornite dal contribuente di dimostrare l’incongruenza.

  • Art. 2729 c.c.

    In questo caso, per affermarsi la precisione del collegamento fra il fatto noto e quello ignorato, cioè l'esclusione di fatti diversi, occorre sempre che il giudice chiarisca quali altri elementi a disposizione rendono, in concreto e cioè per il caso di specie, la presunzione formulata non equivoca e quindi precisa (e grave), perché più attendibile alla luce di tutti gli elementi probatori raccolti, rispetto a quella che dallo stesso fatto noto è possibile trarre su un fatto incompatibile con il fatto ignorato.

    Quando un fatto noto può condurre a più spiegazioni, il giudice deve motivare perché, considerando tutte le prove, l’inferenza prescelta è più attendibile e non equivoca. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto adeguata la valutazione della CTR sulle giacenze bancarie e sulle risorse destinate al mantenimento del fratello.

  • Art. 115 c.p.c.

    Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte.

    La mancata contestazione specifica può dispensare la parte dall’onere della prova, ma stabilire se vi sia stata e quale valore attribuirle compete al giudice di merito. La censura di A.A. è stata inoltre ritenuta inammissibile perché non supportata dall’indicazione degli elementi di non contestazione.

  • Art. 116 c.p.c.

    La sentenza richiama la norma insieme all’art. 115 c.p.c. per chiarire che il libero convincimento e la valutazione delle prove operano sul piano del merito. La loro contestazione non può essere trasformata in una denuncia di violazione processuale in Cassazione, salvo i limiti consentiti per il vizio motivazionale.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012

    In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

    La contestazione della valutazione delle prove va proposta, quando ne ricorrono i presupposti, come vizio motivazionale secondo i limiti del n. 5, non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o come nullità processuale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’accertamento sintetico può essere utilizzato anche quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione; in tale ipotesi non è richiesto lo scostamento biennale previsto per la rettifica di una dichiarazione presentata.
  • In caso di dichiarazione omessa, l’accertamento d’ufficio può basarsi su presunzioni supersemplici. Il contribuente può contrastarle documentando provenienza, disponibilità e destinazione delle somme, ma la prova deve essere valutata nel suo complesso e collegata alle spese contestate.
  • Se giacenze bancarie o altre risorse ammettono più spiegazioni plausibili, la presunzione deve essere motivata indicando perché, alla luce degli elementi raccolti, quella prescelta è più attendibile e non equivoca.
  • In Cassazione occorre confrontarsi puntualmente con la ratio della sentenza impugnata: una censura relativa al prezzo d’acquisto non supera una decisione fondata invece sui costi di manutenzione, se questi ultimi non sono specificamente contestati.
  • La contestazione della valutazione delle prove o del principio di non contestazione non basta, da sola, a integrare una violazione processuale: va utilizzato il corretto motivo di ricorso e occorre indicare gli elementi concreti che sostengono la censura.

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