Sentenza del 23/04/2026 n. 10694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. (------)/2013, con cui l’Agenzia delle Entrate di Salerno aveva contestato ad A.A. l’omessa dichiarazione, per il 2008, della plusvalenza derivante dalla cessione onerosa delle quote della Tourist Srl, quantificata in 130.800 euro. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva respinto il ricorso del contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, aveva annullato l’accertamento, ritenendo sia violato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sia insussistente la plusvalenza perché il prezzo non era stato riscosso. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con tre motivi: il primo, per avere la CTR esaminato una censura nuova, non formulata nel ricorso introduttivo; il secondo, subordinato, per l’asserita irrilevanza del vizio formale in assenza della prova che il rispetto del termine avrebbe condotto a un esito diverso; il terzo, sulla rilevanza fiscale della plusvalenza nell’anno della cessione, indipendentemente dall’incasso del prezzo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo; il secondo è rimasto assorbito. Ha stabilito che la violazione del termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, non è rilevabile d’ufficio e deve essere dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo: poiché A.A. non l’aveva contestata in primo grado, la CTR non poteva esaminarla in appello, trattandosi di domanda nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. 546/1992. Ha inoltre affermato che la plusvalenza da cessione onerosa di partecipazioni si dichiara nel periodo d’imposta in cui la cessione è formalmente realizzata; il mancato o parziale pagamento del prezzo è una vicenda successiva, fiscalmente autonoma, e non esclude la plusvalenza. Essendo pacifica la stipula nel 2008 e non contestato l’importo di 130.800 euro, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario del contribuente, confermando così l’accertamento. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Di conseguenza, la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e dunque non esaminare il relativo motivo di appello, integrante domanda nuova vietata dall'art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, trattandosi di questione non rilevabile d'ufficio.
In appello non possono essere introdotte domande o questioni nuove non proposte con il ricorso introduttivo. La censura relativa al mancato rispetto del termine dilatorio, non formulata in primo grado e non rilevabile d’ufficio, era quindi inammissibile.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il vizio dell'avviso di accertamento derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 non è rilevabile d'ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e considerata la natura recettizia dell'atto impositivo tributario da porsi in relazione con il suo duplice scopo di impedire la decadenza dell'Amministrazione predetta dalle potestà di accertamento e di riscossione dei tributi e di porre la parte in grado di contestare, anche in sede giudiziaria, la pretesa tributaria.
La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni a tutela del contraddittorio deve essere eccepita dal contribuente nel ricorso introduttivo: non è un vizio che il giudice possa rilevare autonomamente.
Art. 86, comma 1, lettera a), e comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La Corte intende dare continuità all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda - così come dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali-, va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando né le vicende che attengono alla fase dell'adempimento, quale ad esempio il mancato incasso o l'incasso parziale del prezzo (Cass. 23.2.2011 n. 4365, Cass. 16.11.2012 n. 2009, Cass. 26.5.2021 n. 14560), né quelle relative alla sorte del contratto, che venga eventualmente e successivamente annullato, con conseguente restituzione del prezzo (Cass. 30.11.2016 n. 24378), eventi fiscalmente autonomi che vanno dichiarati nei distinti periodi di imposta in cui si verificano.
La plusvalenza da cessione onerosa di partecipazioni concorre al reddito nel periodo in cui la cessione si perfeziona. Il mancato incasso del corrispettivo non rinvia né elimina la tassazione; gli eventi successivi, come l’annullamento del contratto e la restituzione del prezzo, rilevano autonomamente nel periodo in cui si verificano.
Art. 109, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La Corte intende dare continuità all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda - così come dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali-, va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando né le vicende che attengono alla fase dell'adempimento, quale ad esempio il mancato incasso o l'incasso parziale del prezzo (Cass. 23.2.2011 n. 4365, Cass. 16.11.2012 n. 2009, Cass. 26.5.2021 n. 14560), né quelle relative alla sorte del contratto, che venga eventualmente e successivamente annullato, con conseguente restituzione del prezzo (Cass. 30.11.2016 n. 24378), eventi fiscalmente autonomi che vanno dichiarati nei distinti periodi di imposta in cui si verificano.
Ai fini della competenza fiscale, il ricavo è riferito al periodo in cui la cessione si realizza formalmente, non al momento dell’effettivo pagamento. Per la cessione di partecipazioni, la mancata riscossione del prezzo non impedisce quindi di imputare la plusvalenza all’anno della cessione.
Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile
Essendo pacifico in causa che il contratto di cessione delle quote sociali a titolo oneroso è stato stipulato nell'anno 2008 e non essendovi contestazione sulla quantificazione dell'importo accertato a titolo di plusvalenza (euro 130.800,00), la Corte, non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, decide nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente il merito. In questo caso ha rigettato il ricorso tributario originario.
Massime di principio
- Le censure contro un avviso di accertamento devono essere introdotte nel ricorso di primo grado; non è possibile aggiungere in appello una nuova causa di invalidità dell’atto, salvo che si tratti di una questione rilevabile d’ufficio.
- La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non è rilevabile d’ufficio: il contribuente deve dedurla tempestivamente nel ricorso introduttivo.
- Per le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni, rileva l’anno in cui la cessione si perfeziona, non quello dell’incasso. Il mancato pagamento del prezzo costituisce una vicenda distinta e non elimina, di per sé, la plusvalenza fiscalmente realizzata.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso e i fatti rilevanti sono già pacifici, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente la controversia senza rinvio.
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