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Sentenza

Sentenza del 23/04/2026 n. 10692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Con l’avviso di accertamento n. (------)/2013, relativo al periodo d’imposta 2007, l’Agenzia aveva disconosciuto il credito per imposte pagate all’estero, ritenendolo derivante da una condotta elusiva connessa a una complessa operazione di pronti contro termine svolta all’estero. La società aveva impugnato l’atto. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso per mancato contraddittorio preventivo; la CTR di Milano aveva confermato tale decisione e ritenuto anche intervenuta la decadenza, negando l’applicabilità del raddoppio dei termini. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) che il contraddittorio preventivo non fosse dovuto per un accertamento a tavolino relativo a tributi non armonizzati e che, comunque, il questionario inviato alla società fosse sufficiente; 2) che il raddoppio dei termini operasse anche se il termine ordinario era già scaduto, essendo stata presentata denuncia penale. La società ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in via condizionata, l’esame dei motivi di merito non esaminati nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: nell’accertamento di abuso del diritto, le garanzie procedimentali dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 si applicano anche alle fattispecie abusive atipiche. Il questionario, che chiedeva documenti sulla spettanza del credito e sugli oneri finanziari, non aveva informato la società della specifica contestazione di abuso né le aveva consentito di presentare chiarimenti entro 60 giorni; l’avviso ha quindi violato tali garanzie. Il secondo motivo sul raddoppio dei termini è rimasto assorbito, così come il ricorso incidentale condizionato della società: la Corte non ne ha deciso il merito. È rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: € 7.800 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ed infatti, se l'art. 37-bis è espressione di un principio generale inclusivo di tutte le condotte abusive, deve allora ritenersi che le garanzie ivi previste in occasione della tipizzazione di alcune specifiche condotte, debbano trovare piena attuazione in tutti i casi in cui detta regola sia oggetto di applicazione.

    La disciplina antielusiva dell’art. 37-bis e le relative garanzie procedimentali non sono limitate alle operazioni elencate dalla norma: si applicano anche alle contestazioni di abuso del diritto atipiche. In particolare, il contribuente deve conoscere la contestazione motivata e poter fornire chiarimenti nel termine di 60 giorni; la richiesta di documenti, senza previa contestazione dell’abuso, non è sufficiente.

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    È stato altresì ritenuto che il successivo art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212, anche ove non applicabile ratione temporis, svolge una fondamentale opera di interpretazione del disposto della vecchia norma, la quale ha un perimetro che va ben al di là delle condotte ivi indicate, costituendo espressione di un principio generale, che ricomprende tutte le condotte abusive, ove venga riscontrata la sussistenza dei parametri normativi.

    Pur non essendo applicabile ratione temporis alla vicenda, l’art. 10-bis conferma la lettura secondo cui il divieto di abuso del diritto ha portata generale e non è circoscritto a un elenco tassativo di operazioni.

  • Art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    La norma è stata invocata dall’Agenzia a sostegno del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale. La Corte non ha deciso la questione perché il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione, richiamata dall’Agenzia per sostenere il raddoppio dei termini, non è stata esaminata nel merito, poiché il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la soccombenza, poiché l’Agenzia delle Entrate è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale in base al quale l’Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme indicate nei due motivi; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta un abuso del diritto, le garanzie procedimentali previste dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 si applicano anche se la condotta non rientra nelle operazioni espressamente elencate dalla norma.
  • L’invio di un questionario o la richiesta di documenti non sostituisce il contraddittorio specifico: prima dell’accertamento il contribuente deve essere informato della contestazione motivata di abuso e avere la possibilità di presentare chiarimenti entro 60 giorni.
  • Se il giudice di legittimità assorbe un motivo di ricorso, non decide la questione sottostante: in questo caso la sentenza non stabilisce se il raddoppio dei termini fosse applicabile né convalida la motivazione della CTR sulla decadenza.

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