Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario due cartelle di pagamento relative a II.DD. e IVA per gli anni d’imposta 2006 e 2007. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata tempestiva impugnazione, sul presupposto della regolare notifica delle cartelle; la decisione è stata confermata in appello con condanna alle spese. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) omesso esame e motivazione apparente sulla regolarità della notifica; 2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto produrre gli originali degli avvisi di ricevimento; 3) violazione dell’art. 140 c.p.c. sulla notifica, per avere il giudice d’appello trascurato i presupposti della notifica ex art. 140 e valorizzato solo le copie degli avvisi di ricevimento; 4) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per la notifica a mezzo posta; 5) violazione dell’art. 2948 c.c., con contestazione del rigetto dell’eccezione di prescrizione; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. e della disciplina delle spese, assumendo che la liquidazione in favore dell’Agenzia fosse illegittima perché l’Amministrazione si era difesa tramite funzionario e non tramite avvocato, e che non si potessero applicare i parametri del d.m. 55/2014 in modo pieno.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: sulla motivazione della sentenza d’appello ha osservato che la CTR aveva effettivamente accertato in fatto la produzione di estratti di ruolo, cartoline di ricevimento e atti attestanti la rituale notifica delle cartelle, fornendo una motivazione sufficiente e non meramente apparente; sulla prova della notifica ha affermato che, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, non è necessario produrre l’originale o la copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relata/avviso di ricevimento, e che il disconoscimento della copia, per essere efficace, deve essere specifico e puntuale, non potendo bastare contestazioni generiche; sulla censura relativa all’art. 140 c.p.c. ha rilevato la genericità del motivo e l’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito; sulla notifica a mezzo posta ha richiamato il principio per cui la cartella può essere notificata direttamente con raccomandata A/R senza relata ad hoc, perfezionandosi con la ricezione risultante dall’avviso; sulla prescrizione ha ribadito che i crediti erariali per IRPEF/IRES/IRAP/IVA si prescrivono in dieci anni e non in cinque; sulla liquidazione delle spese ha ricordato che nel processo tributario, quando l’Amministrazione è assistita da propri funzionari, in caso di vittoria spetta comunque la liquidazione delle spese secondo i parametri degli avvocati, con riduzione del 20%, e che la misura concreta resta insindacabile in cassazione se non per specifica violazione della tariffa. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Dopo la riformulazione del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se la motivazione non è mancante, apparente, incomprensibile o perplessa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova del perfezionamento della notifica; la Corte ribadisce che la prova della notifica può essere data con la documentazione prevista dall’art. 26 d.P.R. 602/1973.
La contestazione della conformità delle copie fotostatiche richiede un disconoscimento specifico, chiaro e inequivoco; non bastano contestazioni generiche.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della notificazione degli atti tributari.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica della cartella esattoriale è sufficiente, ai fini della prova, la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica o avviso di ricevimento; la notifica può avvenire anche a mezzo raccomandata A/R direttamente dal concessionario e si perfeziona con la ricezione del destinatario.
La censura è stata respinta per genericità: non basta invocare la violazione del paradigma normativo senza indicare in concreto in cosa consista l’inosservanza dei presupposti della notifica.
Non si applica la prescrizione quinquennale ai crediti erariali per imposte dirette e IVA, che restano soggetti al termine ordinario decennale.
Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di una diversa previsione, si prescrive in dieci anni.
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la liquidazione concretamente operata non è sindacabile in cassazione in difetto di specifica indicazione delle voci tariffarie asseritamente violate.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
comma 2 bis; oggi comma 2 sexies
Nel processo tributario, se l’Amministrazione finanziaria è vittoriosa ed è assistita da propri funzionari, le spese vanno liquidate applicando la tariffa vigente per avvocati e procuratori con riduzione del 20% degli onorari.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.
Massime di principio
- Per la prova della notifica della cartella esattoriale non è indispensabile l’originale o la copia autentica dell’atto: è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica o con l’avviso di ricevimento, secondo la forma di notificazione utilizzata.
- Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento ha efficacia solo se è specifico, chiaro e inequivoco quanto agli elementi di difformità rispetto all’originale; contestazioni generiche o onnicomprensive non incidono sulla sua efficacia probatoria.
- La cartella di pagamento può essere notificata anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso, senza necessità di una relata autonoma.
- I crediti erariali per imposte dirette e IVA non sono soggetti alla prescrizione quinquennale dei crediti periodici, ma al termine ordinario decennale, salvo diversa previsione di legge espressa.
- Nel processo tributario, se l’Amministrazione finanziaria vittoriosa è assistita da propri funzionari, la liquidazione delle spese segue i parametri degli avvocati con riduzione del 20% degli onorari; la concreta quantificazione, se compresa nei limiti tariffari, è insindacabile in cassazione salvo specifica denuncia di violazione tariffaria.
- In cassazione il vizio motivazionale è oggi scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non è possibile rimettere in discussione la sufficienza della motivazione se il giudice di merito ha reso una motivazione esistente e comprensibile.
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