Cassazione Civile, Ordinanza n. 14658/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009, con cui un ente locale contestava a una proprietaria al 50% di un’area edificabile l’infedele dichiarazione e l’omesso versamento dell’imposta, richiedendo un maggior importo. L’atto era fondato su una delibera consiliare del 2012 che aveva determinato i valori delle aree fabbricabili per zone omogenee ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che tale delibera non potesse essere applicata per accertare un tributo riferito al 2009, perché i regolamenti comunali avrebbero efficacia solo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro adozione. Con il ricorso per cassazione l’ente deduceva violazione degli artt. 59, comma 1, lett. g), e 52 del d.lgs. n. 446/1997, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i valori comunali per le aree edificabili costituiscono una fonte presuntiva assimilabile agli studi di settore e possono essere utilizzati anche per annualità anteriori, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La contribuente resisteva e chiedeva anche la definizione agevolata del giudizio, istanza poi respinta per mancato pagamento delle rate previste dalla normativa di definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso che la delibera comunale sui valori delle aree edificabili avesse natura propriamente imperativa o che fosse preclusa in modo assoluto la sua considerazione per annualità antecedenti. Ha precisato che tali atti hanno funzione di parametro presuntivo, analogo agli studi di settore, e che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la concreta idoneità dei criteri fissati dalla delibera a sorreggere l’accertamento ICI per il 2009, nonché il contenuto dell’avviso e le contestazioni della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
consente ai comuni di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; tali delibere hanno valore di parametro presuntivo e non natura imperativa.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è richiamato quale fonte del potere regolamentare comunale in materia tributaria.
art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
stabilisce i parametri vincolanti per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI.
art. 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
è menzionato insieme agli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446/1997 come base del regolamento comunale sui valori delle aree edificabili.
art. 6, commi 10 e 16, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
invocato dalla contribuente per la definizione agevolata, ma l’istanza è stata respinta perché non risultava effettuato il pagamento dovuto.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
sono richiamati in via analogica per spiegare la funzione presuntiva di strumenti come gli studi di settore.
non è citato espressamente, ma il ragionamento della Corte attribuisce al contribuente l’onere di provare circostanze idonee a superare la presunzione derivante dai parametri comunali.
Massime di principio
- I regolamenti comunali che determinano i valori delle aree fabbricabili non hanno natura imperativa in senso stretto, ma costituiscono una fonte di presunzioni semplici utilizzabile dall’amministrazione e dal giudice come parametro di valutazione della base imponibile.
- La loro utilizzazione non è esclusa per annualità anteriori alla loro adozione, perché ciò non integra applicazione retroattiva di una norma, bensì impiego di un criterio presuntivo e di un ragionamento probatorio.
- In tema di accertamento ICI su aree edificabili, il giudice di merito deve verificare la concreta corrispondenza del valore attribuito agli specifici parametri normativi e l’idoneità degli indici presuntivi richiamati nell’avviso, tenendo conto delle contestazioni del contribuente.
- Il contribuente può vincere la presunzione offrendo prova libera di circostanze specifiche che rendano non applicabili al bene i valori standard predeterminati dal comune.
- La motivazione dell’accertamento non può esaurirsi nel mero richiamo allo scostamento rispetto al valore standard, ma deve essere integrata, quando contestata, dalla dimostrazione della concreta applicabilità del parametro prescelto.
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