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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10104/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a lettori di madrelingua straniera impiegati presso un’università statale. Dopo precedenti giudicati interni che avevano qualificato il rapporto come a tempo indeterminato e avevano riconosciuto, per il periodo fino al 31.12.2002, le classi e gli scatti biennali, i lavoratori hanno chiesto che, a decorrere dal 14 gennaio 2004, fosse loro riconosciuto il 100% del trattamento retributivo del ricercatore universitario a tempo definito, con conseguente progressione economica, invocando lo ius superveniens del d.l. n. 2/2004 conv. in l. n. 63/2004 e la successiva disciplina del 2017 e delle proroghe dei termini per i contratti integrativi di ateneo. La Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ha negato il superamento del giudicato e ha rigettato la domanda. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 329, 384 e 394 c.p.c., sostenendo che mancasse un giudicato preclusivo e che l’ateneo non avesse impugnato la parte della sentenza di primo grado favorevole alla tesi del superamento dei giudicati; 2) violazione della disciplina introdotta dall’art. 11 l. n. 167/2017 e delle successive proroghe dei termini per i contratti integrativi di ateneo, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’incidenza dello ius superveniens per difetto di prova della stipula entro il termine originario; 3) violazione dell’art. 45 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, assumendo che la normativa nazionale non fosse compatibile con il diritto dell’Unione perché non prevedeva un obbligo inderogabile e un termine perentorio per la stipula dei contratti integrativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto fissato dalla precedente pronuncia rescindente: il giudicato formatosi dopo il d.l. n. 2/2004 impediva il riesame della pretesa economica, non essendo emerso alcun sopravvenuto elemento di fatto o di diritto idoneo a mutare il regolamento del rapporto. Ha respinto il secondo motivo osservando che la disciplina del 2017 e le successive modifiche avevano previsto uno stanziamento straordinario e un meccanismo attuativo tramite contrattazione integrativa di ateneo, ma non un parametro legale immediatamente sostitutivo del regime già cristallizzato dal giudicato; la proroga dei termini per stipulare i contratti integrativi è stata ritenuta irrilevante, perché la sopravvenienza normativa non aveva, di per sé, inciso sul rapporto in modo tale da superare il giudicato. Ha infine rigettato il terzo motivo perché la questione di compatibilità unionale era già stata valutata nella precedente pronuncia, e comunque il decisivo ostacolo al riconoscimento del trattamento richiesto era rappresentato dalla disciplina processuale del giudicato, materia di competenza del legislatore nazionale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale preclude il riesame della questione già decisa e continua a spiegare effetti nei rapporti di durata, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il rapporto

  • artt. 329, 384 e 394 c.p.c.

    il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riaprire questioni coperte dal decisum rescindente

  • art. 38 d.P.R. n. 382 del 1980

    richiamato quale base del trattamento economico dei lettori, ma la pretesa di applicarlo al 100% è stata ritenuta preclusa dal giudicato

  • art. 1 d.l. n. 2 del 2004, conv. in l. n. 63 del 2004

    è stato considerato nel quadro della disciplina sopravvenuta, ma non tale da superare il giudicato già formatosi nel caso concreto

  • art. 11 l. n. 167 del 2017

    prevede stanziamenti e un meccanismo di contrattazione integrativa di ateneo per il superamento del contenzioso, ma non introduce un parametro legale immediatamente idoneo a travolgere il giudicato

  • art. 1, comma 1143, lett. b), l. n. 205 del 2017

    richiamato dalle parti come norma di proroga dei termini per i contratti integrativi, ma ritenuto non decisivo ai fini del superamento del giudicato

  • art. 3, comma 1, l. n. 37 del 2019

    invocato come ulteriore proroga del termine per la stipula dei contratti integrativi, senza incidenza sul giudicato

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 162 del 2019

    citato come successiva proroga del termine per stipulare i contratti integrativi, ma ritenuto irrilevante

  • art. 33, comma 2-quater, d.l. n. 104 del 2020

    ulteriore proroga del termine per la stipula dei contratti integrativi, non sufficiente a incidere sul giudicato

  • art. 45 TFUE

    la questione di compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori non è stata ritenuta decisiva, poiché l’ostacolo dirimente era processuale e interno

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la questione era già stata affrontata e comunque non rilevante ai fini della decisione

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, il giudicato sostanziale impedisce il riesame delle questioni già decise e resta opponibile anche per il futuro, salvo che intervenga una sopravvenienza di fatto o di diritto realmente idonea a mutare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
  • Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione punti coperti dalla pronuncia rescindente, anche se la parte li ritiene non contestati nel precedente grado.
  • Una disciplina sopravvenuta che preveda stanziamenti o l’adozione di contratti integrativi non equivale, di per sé, a un nuovo parametro legale immediatamente idoneo a superare un giudicato formatosi sul trattamento economico.
  • La proroga dei termini per la stipula di contratti integrativi non incide automaticamente su rapporti già definiti da giudicato, se la normativa non attribuisce espressamente un diverso trattamento economico direttamente applicabile.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione non possono essere utilizzate per elidere, in via processuale, gli effetti del giudicato quando la ragione decisiva del rigetto risiede nella disciplina interna del giudicato stesso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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