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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10061/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da un precedente giudizio promosso da un gruppo di dipendenti ferroviari per ottenere il ricalcolo dell'indennità di buonuscita/trattamento di fine rapporto, assumendo che nella base di calcolo dovessero essere inclusi il premio di esercizio e l'indennità quadri. Quel giudizio era stato accolto in primo grado, ma riformato in appello e poi definitivamente respinto in cassazione. Successivamente la società datrice di lavoro ha agito contro uno dei lavoratori per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata. La Corte d'appello ha accolto la domanda restitutoria ritenendo che il lavoratore non avesse realmente contestato il fatto costitutivo del credito di ripetizione, cioè l'avvenuto pagamento, ma si fosse limitato a contestare la documentazione prodotta dalla società; ha quindi applicato il principio di non contestazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 115, 116, 276, 416, 2697, 2709 e 2727 c.c. e 111 Cost.; nullità della sentenza per omesso rispetto dell'ordine di trattazione delle questioni e per mancata verifica dell'effettivo pagamento; omesso esame di un fatto decisivo relativo al difetto di riscontro oggettivo del pagamento; erronea applicazione degli oneri di allegazione e prova e mancata valutazione delle contestazioni e della prova documentale. Ha sostenuto di avere contestato sin dal primo grado l'esistenza del pagamento e la capacità probatoria dei documenti avversari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'applicazione del principio di non contestazione. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel rito del lavoro come nel rito ordinario, il convenuto deve contestare specificamente i fatti costitutivi allegati dall'attore; tuttavia la non contestazione riguarda i fatti primari e non i fatti secondari dedotti solo a fini probatori, e non può estendersi alla mera critica della valenza dei documenti prodotti. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti rilevanti della controparte, impedendo il controllo di autosufficienza, e dalle difese riportate emergeva comunque una contestazione soltanto della documentazione prodotta, non dell'avvenuto pagamento come fatto costitutivo della pretesa restitutoria. Ne è seguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente ne lamenta la violazione; la Corte ribadisce che la valutazione della prova e il principio di non contestazione operano rispetto ai fatti allegati, non alla mera discussione sulla forza probatoria dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La non contestazione dei fatti secondari può valere solo come argomento di prova; la valutazione della rilevanza dei documenti resta rimessa al giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Nel rito ordinario il convenuto deve prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda; la non contestazione espunge dal thema probandum i fatti non contestati.

  • art. 276 c.p.c.

    La censura del ricorrente sull'ordine di trattazione delle questioni non incide sulla ratio decidendi individuata dalla Corte di appello.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione dell'indebito l'avvenuto pagamento e l'inesistenza della causa debendi costituiscono elementi costitutivi della pretesa e la relativa prova grava sull'attore.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 416 c.p.c.

    Nel rito del lavoro impone al convenuto di contestare specificamente i fatti costitutivi; la non contestazione riguarda i fatti primari e non i documenti o la loro forza dimostrativa.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma sugli oneri di allegazione dell'attore nel rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure processuali, senza ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure processuali, senza ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure processuali, senza ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure processuali, senza ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso dedotti; la Corte ne esclude l'idoneità a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità processuale, ma non accolto.

  • art. 214 c.p.c.

    La contestazione della prova documentale segue i rimedi propri del disconoscimento delle scritture private, non il principio di non contestazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito l'avvenuto pagamento e l'inesistenza della causa debendi costituiscono fatti costitutivi del diritto restitutorio e devono essere provati dall'attore.
  • Nel rito del lavoro, come nel rito ordinario, la non contestazione riguarda i fatti primari costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi della domanda; non si estende ai fatti secondari dedotti soltanto a fini probatori.
  • La mera contestazione della documentazione prodotta dalla controparte o della sua efficacia dimostrativa non equivale a contestazione del fatto costitutivo allegato.
  • La censura per violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorrente trascriva gli atti rilevanti delle parti e consenta alla Corte il controllo sulla effettiva portata delle allegazioni e delle difese.
  • La valutazione della forza probatoria dei documenti resta riservata al giudice di merito; il principio di non contestazione non trasforma le prove in fatti non contestati.
  • Se il ricorso per cassazione non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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