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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10057/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro dirigenziale cessato, nel quale il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per differenze retributive e TFR; la società aveva proposto opposizione e, in via riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la gestione dell'incarico affidato al dirigente di reperire un immobile destinato all'ampliamento produttivo. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con revoca del monitorio e condanna della società al pagamento di somme retributive, mentre la domanda risarcitoria era stata respinta. In appello, invece, la società otteneva la condanna del dirigente al risarcimento del danno, ritenuto derivante da una macroscopica violazione dei doveri di diligenza, riservatezza e fedeltà: secondo la Corte territoriale il dirigente, pur incaricato di reperire l'immobile, avrebbe condotto la trattativa con un soggetto interposto senza adeguati approfondimenti, trasmesso documenti riservati e omesso di attivarsi tempestivamente per consentire l'acquisto diretto dalla proprietaria originaria a condizioni più vantaggiose. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con nove motivi: 1) omesso esame del fatto che l'acquisto fosse stato deliberato dal consiglio di amministrazione e sottoscritto dall'amministratore delegato, circostanza che avrebbe mostrato consapevolezza e ratifica della società; 2) omesso esame del fatto che il mandato del dirigente non comprendesse autonomi poteri di trattativa o acquisto immobiliare e che mancasse una forma scritta di conferimento; 3) omesso esame del fatto che la società conoscesse già le condizioni della trattativa tra interponente e proprietaria originaria; 4) omesso esame della testimonianza dell'agente immobiliare, che non avrebbe mai informato il dirigente della vendita diretta; 5) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello fondato la condanna anche sulla qualità di amministratore, con asserita invasione della competenza del giudice delle imprese; 6) violazione degli artt. 1176, 1218 e 2104 c.c. per avere configurato una violazione di diligenza in relazione ad attività estranee alle mansioni; 7) violazione delle norme sul risarcimento e sulla quantificazione del danno, anche sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, assumendo che la società avesse comunque tratto un vantaggio dall'operazione finale; 8) nullità per mancata ammissione della prova testimoniale del dirigente; 9) nullità per motivazione contraddittoria e per avere liquidato il danno sulla base di un criterio meramente probabilistico. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che il ricorso tendeva in larga parte a sollecitare un nuovo esame del merito e che la motivazione d'appello era congrua sia nell'accertamento della responsabilità sia nella quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva condannato il dirigente al risarcimento del danno in favore della società, quantificato in euro 200.000 oltre interessi, ritenendo corretta la ricostruzione della responsabilità per violazione dei doveri di diligenza e lealtà nell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, già oggetto di discussione tra le parti; non basta l'omesso esame di elementi istruttori né il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza del dirigente va valutata in relazione al contenuto dell'incarico concretamente affidato e al grado di lealtà e attenzione esigibili nella gestione della trattativa.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale è stata ricondotta all'inosservanza degli obblighi inerenti all'incarico affidato, con conseguente risarcibilità del pregiudizio provocato.

  • art. 2104 c.c.

    La norma è richiamata per escludere che possa esservi violazione di diligenza al di fuori delle mansioni effettivamente attribuite; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che l'inadempimento riguardasse l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

  • art. 99 c.p.c.

    Il motivo sulla competenza del giudice del lavoro è stato ritenuto non pertinente rispetto alle effettive rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la Corte d'appello non aveva pronunciato su una diversa causa petendi ma sulla responsabilità da incarico eseguito in modo negligente.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la competenza del giudice del lavoro, ma la Cassazione ha escluso che la decisione avesse effettivamente sconfinato su un rapporto diverso dal lavoro subordinato.

  • art. 413 c.p.c.

    La pretesa incompetenza per materia è stata giudicata inconferente rispetto al fondamento della condanna risarcitoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla critica sulla quantificazione del danno, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di prova presuntiva, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'annullamento della sentenza.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato come criterio di delimitazione del danno risarcibile alle conseguenze immediate e dirette del fatto.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato nel quadro delle regole di liquidazione del danno contrattuale, senza incidere sull'esito.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte ribadisce che la liquidazione equitativa è legittima se il giudice esplicita il criterio adottato; nel caso concreto il criterio è stato ritenuto congruo.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di concorso del fatto del creditore e di limitazione del danno, ma non accolto.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato, insieme agli artt. 1223 e 2043 c.c., per il principio di compensatio lucri cum damno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della compensatio e della funzione compensativa del risarcimento, ma il principio non è stato ritenuto applicabile al caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di sufficienza della motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse superato il minimo costituzionale.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Invocato per asserito difetto di motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficientemente esplicitata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste solo se sia stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La responsabilità del dirigente, nell'ambito di un incarico specifico conferito dal datore di lavoro, va valutata con riguardo al contenuto concreto dell'incarico, alla diligenza esigibile e ai doveri di lealtà e riservatezza nella gestione della trattativa.
  • La critica alla ricostruzione dei fatti e alla quantificazione del danno non è ammissibile in cassazione quando tende, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • La compensatio lucri cum damno opera solo se il vantaggio patrimoniale e il danno derivano direttamente dal medesimo fatto illecito; non si applica quando il preteso vantaggio discenda da circostanze autonome o da una diversa sequenza causale.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima se il giudice indica il criterio seguito e rende intelligibile il percorso logico della quantificazione; non è viziata per il solo fatto di essere basata su una valutazione probabilistica, purché non meramente assertiva.
  • La deduzione di un vizio processuale o di incompetenza deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione non si fonda sulla questione prospettata, il motivo è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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