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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10053/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito cessionario del rapporto, chiedendo il riconoscimento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con una banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, riammissione in servizio e pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo provato il trasferimento in capo alla cessionaria dei rapporti e dei diritti controversi tramite atto notarile di cessione del 28 giugno 2012, e aveva giudicato generica la causale apposta al termine. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando l'interpretazione dell'atto di cessione; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 80 T.U.B. e dell'art. 1273 c.c., sostenendo l'inapplicabilità del trasferimento d'azienda e la necessità di applicare la disciplina speciale del T.U.B. per la liquidazione coatta amministrativa; 3) violazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 31 del c.c.n.l. di settore, nonché omesso esame di fatto decisivo, deducendo la specificità della causale e la genuinità delle ragioni tecnico-produttive o sostitutive, oltre all'erronea conversione del rapporto nonostante il carattere essenziale del termine; 4) ulteriore violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, richiamando un asserito precedente identico della stessa Corte d'appello che avrebbe applicato la disciplina speciale del T.U.B.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una diversa lettura dell'atto di cessione, censura non consentita in cassazione se non nei limiti del controllo sulla correttezza logico-giuridica dell'interpretazione e sul rispetto dei canoni ermeneutici; ha giudicato infondato il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura negoziale della cessione del rapporto controverso e non su un trasferimento d'azienda; ha respinto il terzo motivo osservando che la causale del termine era stata correttamente ritenuta generica e che la valutazione sulla sua insufficienza, nonché sulla conversione del rapporto, costituiva apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; ha reputato infondato anche il quarto motivo, perché l'eventuale diversa decisione in altra causa non avrebbe alcun effetto sulla controversia in esame. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le censure sull'interpretazione del contratto di cessione non possono risolversi in una mera proposta di lettura alternativa del testo negoziale, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è deducibile solo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2112 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente perché la decisione impugnata non si fondava sul trasferimento d'azienda, ma sulla cessione negoziale del rapporto controverso.

  • art. 80 T.U.B.

    La disciplina speciale richiamata non era pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1273 c.c.

    La censura è stata formulata in modo non pertinente rispetto al fondamento della decisione di merito.

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    L'apposizione del termine è legittima solo se la causale tecnico-produttiva, organizzativa o sostitutiva è specificata in modo circostanziato e puntuale, così da rendere trasparente la connessione tra durata del rapporto e esigenze aziendali.

  • art. 31 del c.c.n.l. di settore

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la legittimità della clausola, ma la Corte ha ritenuto assorbente la genericità della causale e l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    È stata confermata la condanna al pagamento dell'indennità prevista per l'illegittima apposizione del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto negoziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di una motivazione inesistente, illogica o contraddittoria; non è consentito sostituire alla lettura accolta dal giudice una diversa interpretazione semplicemente più favorevole alla parte ricorrente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • Nel rapporto di lavoro a termine, la causale deve essere indicata in modo specifico, circostanziato e puntuale, così da rendere verificabile la corrispondenza tra la prestazione temporanea e le concrete esigenze aziendali addotte; la genericità della causale comporta la nullità della clausola appositiva del termine.
  • L'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro determina la nullità della sola clausola di durata e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, anche se il termine era stato qualificato come essenziale dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniContratto preliminare
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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