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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10038/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito, della domanda di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2008 e 2009, proposta per ottenere il riconoscimento di 156 giornate per il 2008 e 70 per il 2009, con conseguente caducazione della richiesta dell’INPS di restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la pubblicazione telematica del disconoscimento non potesse applicarsi retroattivamente a cancellazioni relative ad annualità antecedenti al 31 dicembre 2010; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 11 preleggi, assumendo che l’interpretazione adottata fosse contraria al principio di irretroattività, lesiva dell’affidamento e irragionevolmente compressiva della tutela giurisdizionale. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo anche profili di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli specifici e idonei a investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, quindi non inammissibili. Nel merito, però, li ha respinti: ha ribadito che la notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, prevista dall’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, può riguardare anche giornate riferite a elenchi annuali anteriori all’entrata in vigore della norma, perché la disciplina regola la forma e le modalità di comunicazione dell’atto di disconoscimento e si applica ai disconoscimenti effettuati dopo la sua entrata in vigore. Ha escluso la violazione del principio di irretroattività e la lesione dell’art. 24 Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la pubblicazione telematica per esigenze di efficienza e conoscibilità, e ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost. per la specialità del lavoro agricolo e la connessione della decadenza all’obiettiva difficoltà di accertamento del rapporto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese sono state dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., e la Corte ha dato atto anche dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98/2011

    La notificazione del disconoscimento delle giornate di lavoro mediante pubblicazione telematica sul sito INPS è valida e può riferirsi anche a giornate ricadenti in annualità anteriori all’entrata in vigore della norma; la disciplina regola le modalità di comunicazione del disconoscimento e non introduce una retroattività vietata.

  • art. 11 preleggi

    Non è violato il principio di irretroattività, perché la norma si applica ai disconoscimenti effettuati dopo la sua entrata in vigore e disciplina solo la forma dell’atto.

  • art. 3 Cost.

    Non sussiste irragionevolezza della disciplina, considerata la specialità del lavoro agricolo e la necessità di un accertamento rapido e funzionale alla lotta contro rapporti fittizi.

  • art. 24 Cost.

    La pubblicazione telematica non lede il diritto di difesa, poiché è ritenuta idonea a garantire la conoscibilità dell’atto e risponde a finalità di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa.

  • art. 23, secondo comma, L. n. 87/1953

    La Corte esclude la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale, non ravvisando dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati.

  • art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020

    La successiva modifica normativa, che ha introdotto la comunicazione individuale, è frutto di scelta discrezionale del legislatore e non dimostra incostituzionalità della disciplina previgente.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Ricorrendo le condizioni previste, le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nei termini di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi erano articolati come censure per violazione e/o falsa applicazione di legge.

  • art. 15, terzo comma, d.l. n. 7/1970

    È richiamato come base del potere dell’ente previdenziale di verificare i presupposti per l’erogazione delle provvidenze ai lavoratori agricoli.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993

    È richiamato come fonte del potere di accertamento dell’INPS sui presupposti per l’iscrizione e le prestazioni agricole.

Massime di principio

  • La notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative attraverso pubblicazione telematica sul sito dell’ente previdenziale può applicarsi anche quando il disconoscimento riguardi annualità pregresse, purché l’atto sia adottato dopo l’entrata in vigore della disciplina che regola la forma della comunicazione.
  • Una norma che incide sulle modalità di comunicazione di un atto amministrativo non è retroattiva solo perché si riferisce a rapporti o periodi anteriori, se disciplina il solo regime formale dell’atto compiuto successivamente.
  • Nel settore del lavoro agricolo, la previsione di una decadenza collegata a modalità pubbliche e rapide di conoscibilità è giustificata dalla specialità del comparto, dalla discontinuità dell’attività e dalle difficoltà di accertamento della effettività della prestazione.
  • La pubblicazione telematica può essere ritenuta compatibile con il diritto di difesa quando sia idonea a garantire una conoscibilità generalizzata dell’atto e persegua legittime finalità di efficienza amministrativa.
  • La successiva scelta legislativa di introdurre comunicazioni individuali non implica, di per sé, l’illegittimità costituzionale della disciplina previgente, se quest’ultima resta entro il margine di discrezionalità del legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

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