Cassazione Civile, Ordinanza n. 10060/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente, assunto originariamente con contratto di formazione e lavoro dal 22 febbraio 2000 e poi stabilizzato nel 2002, volta a ottenere il riconoscimento dell'ERS (Elemento di Riordino del Sistema Retributivo) a decorrere dal 22 febbraio 2000, con detrazione di quanto già percepito a titolo di ERG. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile l'accordo aziendale 11 luglio 2000 anche al lavoratore, sul presupposto che il periodo di formazione e lavoro fosse computabile nell'anzianità di servizio e che la successiva trasformazione del rapporto lo rendesse destinatario del beneficio. La società ricorrente ha censurato tale impostazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c. e ss. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'ERS non è istituto fondato sull'anzianità di servizio, ma voce retributiva introdotta nel contesto di una riforma della struttura salariale e riservata al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo, sicché non poteva estendersi a chi a quella data era ancora in CFL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto che l'ERS, nella disciplina collettiva richiamata, sia un elemento mensile consolidato sorto in occasione di una riforma del sistema retributivo e determinato per confluenza di pregresse voci stipendiali e compensative, destinato ai soli lavoratori già in forza con rapporto a tempo indeterminato alla data dell'accordo. Ha quindi escluso che il beneficio potesse spettare al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, poiché la clausola contrattuale non si fonda sul computo dell'anzianità di servizio e non può essere estesa sulla base dei principi elaborati per istituti retributivi diversi, come gli aumenti periodici di anzianità. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità della questione e per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute nel tempo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza di legittimità è stata veicolata come violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali e della disciplina applicabile al caso.
Sono stati richiamati come canoni di interpretazione del contratto collettivo aziendale e nazionale; la Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione dei giudici di merito.
d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in l. n. 863 del 1984
Le clausole collettive che distinguono tra personale con contratto di formazione e lavoro e personale già stabilizzato non violano tale disposizione e non introducono un trattamento discriminatorio, purché non incidano sulla conservazione dell'anzianità di servizio.
Essendo superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una clausola collettiva attribuisce un emolumento solo al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data della stipula, il beneficio non è estensibile al lavoratore che a quella data era assunto con contratto di formazione e lavoro, salvo che la disciplina pattizia colleghi espressamente il trattamento all'anzianità di servizio.
- Un istituto retributivo introdotto in sede di riforma della struttura salariale, per confluenza e riordino di voci pregresse, non va automaticamente confuso con gli istituti ancorati all'anzianità di servizio: la sua spettanza dipende dalla concreta fonte negoziale e dalla finalità perseguita dalle parti collettive.
- Le regole elaborate per il computo dell'anzianità maturata durante il contratto di formazione e lavoro non possono essere trasposte a istituti diversi, se questi ultimi non presuppongono l'anzianità ma solo la qualità di dipendente già stabilizzato alla data rilevante.
- In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici è fondata quando la sentenza di merito attribuisca alla clausola collettiva un significato incompatibile con il testo, la finalità e il contesto complessivo della riforma retributiva.
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