Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10058/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso una cartella esattoriale relativa a crediti contributivi vantati dall'INPS. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale dell'INPS, riformando la decisione di primo grado e rigettando l'opposizione, ritenendo provati i fatti costitutivi del credito sulla base di tabulati e denunce DMAG e rilevando la genericità della difesa della società, rimasta sostanzialmente silente nel corso del giudizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 414, n. 4, e 115 c.p.c., sostenendo che la tardiva costituzione dell'INPS e la relativa documentazione avrebbero riguardato solo uno dei due avvisi di addebito e non anche l'altro, rimasto senza prova; 2) violazione degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c., deducendo l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta e l'erronea applicazione del principio di non contestazione, riferibile ai fatti allegati e non ai documenti; 3) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., censurando il riparto dell'onere probatorio e la valutazione dei documenti di provenienza datoriale; 4) violazione degli artt. 416, comma 3, e 115 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione alla determinazione del quantum debeatur. L'INPS ha resistito con controricorso; la società di riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché formulati in modo generico, privi della necessaria specificità e della puntuale trascrizione degli atti rilevanti, e non idonei a dimostrare la decisività delle censure; ha inoltre richiamato il principio per cui il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone una trascrizione integrale e formalistica degli atti, ma esige comunque una critica specifica e riferita alla decisione impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico dell'INPS la prova del credito contributivo e, al contempo, al datore di lavoro la dimostrazione di eventuali cause esonerative, senza attribuire ai documenti effetti confessori ma valutandoli complessivamente come elementi idonei a provare il credito; la valutazione della prova è stata qualificata come apprezzamento di merito insindacabile se sorretto da motivazione congrua. Il quarto motivo è stato respinto per ragioni analoghe ai primi, essendo anch'esso affetto da difetti di specificità e riferibilità alla decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione; le censure formulate devono essere specifiche e correttamente sussunte nei vizi dedotti.

  • art. 366 c.p.c.

    il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso opera anche per gli errores in procedendo; occorre indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti senza però necessaria trascrizione integrale in senso formalistico.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità delle allegazioni dell'INPS, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare il principio di non contestazione e la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli elementi acquisiti al processo.

  • art. 416 c.p.c.

    invocato per sostenere la tardività e l'inutilizzabilità della produzione documentale dell'INPS, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile o infondata.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per escludere che i documenti di provenienza datoriale fossero stati considerati come promessa di pagamento o ricognizione di debito; la Corte li ha invece valutati come elementi probatori del credito.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte conferma il riparto dell'onere della prova: l'INPS deve provare il credito contributivo, mentre il datore di lavoro deve provare eventuali situazioni esonerative o estintive dell'obbligo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella per contributi previdenziali, l'ente impositore deve provare il credito contributivo, ma il datore di lavoro che contesta l'obbligo deve allegare e dimostrare le specifiche cause esonerative o riduttive del dovuto.
  • Il ricorso per cassazione che deduca errores in procedendo deve comunque rispettare il requisito di specificità e autosufficienza: non basta riproporre difese di merito o censure generiche, ma occorre indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e la loro decisività.
  • Il principio di autosufficienza non va inteso in senso eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il ricorso consenta alla Corte di cogliere immediatamente la portata della censura e la sua incidenza sulla decisione impugnata.
  • La valutazione della prova documentale, quando il giudice di merito ricostruisce il credito sulla base di elementi concreti e specifici e respinge contestazioni meramente apodittiche, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se non colpito da specifici vizi di legittimità.
  • In tema di quantificazione del credito, la parte che contesta il quantum debeatur deve formulare rilievi contabili specifici e non limitarsi a contestazioni di stile o esplorative, non essendo ammissibile una consulenza tecnica richiesta al solo fine di supplire alla mancanza di allegazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.