Cassazione Civile, Ordinanza n. 21584/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da accertamenti fiscali emessi a seguito di indagini bancarie svolte su una società esercente attività di compravendita immobiliare e sui soci. L'Ufficio aveva contestato alla società maggiori IRES, IVA e IRAP per movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate, e ai soci maggiori IRPEF sul presupposto della distribuzione di utili extracontabili in una società a ristretta base. Nel giudizio relativo al solo socio Michele Martino, l'Agenzia ha dedotto: omessa motivazione e omessa pronuncia della sentenza di merito; violazione delle presunzioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'onere della prova; erronea esclusione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; omessa sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio societario; illegittima valorizzazione della sentenza penale assolutoria. Nel giudizio relativo alla società e agli altri soci, l'Ufficio ha censurato la motivazione della CTR, la mancata applicazione delle presunzioni bancarie e la conseguente violazione delle regole probatorie.
La decisione
La Corte riunisce i due ricorsi. Dichiara estinto il giudizio nei confronti dei soci Dante Mele e Luigi Mele per intervenuta definizione agevolata. Sul ricorso contro la società accoglie il primo motivo nei limiti indicati, assorbendo il secondo e il terzo, e dichiara inammissibile il quarto. Sul ricorso contro il socio Michele Martino accoglie il quarto, quinto e sesto motivo, rigettando il terzo e assorbendo i primi due. Cassa entrambe le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini in modo congruente sia l'accertamento dei ricavi extracontabili in capo alla società sia la conseguente imputazione pro quota al socio Martino, tenendo conto anche dello ius superveniens sull'efficacia del giudicato penale favorevole nei casi previsti.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare la presunzione di maggiori redditi; l'onere della prova contraria incombe sul contribuente, che deve dimostrare la natura non reddituale delle operazioni.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
Si applica il medesimo meccanismo presuntivo in materia IVA per le movimentazioni bancarie non giustificate.
La Corte ribadisce il corretto riparto dell'onere probatorio: una volta emersi movimenti bancari ingiustificati, spetta al contribuente fornire prova contraria.
La CTR ha errato nella valutazione delle prove e nel governo delle presunzioni, non potendo invertire l'onere della prova posto a carico del contribuente.
È stata dedotta omessa pronuncia per mancato esame di specifici motivi di appello; la Corte precisa che il vizio sussiste solo in caso di totale pretermissione del punto decisivo.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La motivazione è nulla quando manca del tutto o è solo apparente/contraddittoria al punto da non consentire di individuare la ratio decidendi.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; nel caso concreto la CTR è incorsa in motivazione inidonea e contraddittoria.
La sospensione necessaria non opera se la causa pregiudicante è già definita in primo grado e pende in appello; in tal caso può rilevare, al più, la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
Quando la causa pregiudiziale è pendente in appello, il giudice della causa dipendente può valutare la sospensione facoltativa, ma il mancato esercizio del potere non integra violazione dell'art. 295 c.p.c.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La questione dell'illegittimità dell'accertamento parziale non poteva essere rilevata d'ufficio se non dedotta nel ricorso originario.
Richiamato per la disciplina del reddito di partecipazione e dell'imputazione ai soci, nell'ambito della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel contesto del riparto dell'onere probatorio e della ricostruzione del reddito imponibile.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato tra le norme in materia di accertamento del reddito e ricostruzione induttiva.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla disciplina degli accertamenti e alla ripartizione degli effetti tra società e soci.
art. 1, commi 186-203, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio nei confronti di alcuni soci che vi hanno aderito.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Lo ius superveniens introduce l'efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o non commissione del fatto, nei limiti dei medesimi fatti materiali.
art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
Ha introdotto l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, richiamato per la valutazione del rapporto tra giudizio penale assolutorio e giudizio tributario.
La Corte richiama il principio della riunione obbligatoria delle impugnazioni proposte avverso lo stesso provvedimento.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancanza o l'apparenza di motivazione determina nullità della sentenza tributaria.
Massime di principio
- In materia di accertamento bancario, una volta che l'Ufficio dimostri l'esistenza di movimentazioni sui conti non giustificate, opera la presunzione legale di maggiori redditi, e spetta al contribuente fornire prova contraria specifica sulla natura non reddituale delle operazioni.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa si fonda sulla ridotta compagine sociale e sulla verosimile complicità tra i soci; non è necessario provare rapporti familiari tra tutti i partecipanti né un effettivo ruolo di gestione del singolo socio, salvo che questi dimostri di essere estraneo alla gestione o che gli utili non siano stati distribuiti.
- L'accertamento nei confronti dei soci di una società a ristretta base dipende logicamente, ma non in senso tecnico di litisconsorzio necessario, dall'accertamento societario; se questo viene cassato, può cadere per riflesso anche la decisione sul socio in ragione dell'effetto espansivo esterno.
- Nel processo tributario, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto impositivo non dedotti nel ricorso introduttivo, perché le nullità dell'accertamento devono essere fatte valere con specifici motivi di impugnazione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando sia completamente mancata una decisione su un punto decisivo; non basta una motivazione sintetica o non condivisibile se la statuizione di rigetto è comunque ricavabile dal contenuto della decisione.
- La motivazione della sentenza è nulla quando è solo apparente o intrinsecamente contraddittoria al punto da non consentire di individuare la ratio decidendi, specie se richiama elementi probatori senza spiegare coerentemente il loro effetto sul decisum.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. opera soltanto se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se pende in appello, il giudice valuta eventualmente la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione può produrre effetti vincolanti nel processo tributario solo nei casi e nei limiti previsti dalla normativa sopravvenuta sui medesimi fatti materiali; fuori da tali ipotesi resta ferma l'autonomia dei due giudizi e la possibile divergenza degli esiti probatori.
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