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Sentenza

Sentenza del 08/06/2022 n. 18513 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia notificò ad C. un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo al 2001 ritenendo che la società avesse una stabile organizzazione in Italia e non avesse dichiarato i redditi. La C. impugnò e la CTP annullò l'avviso per decadenza dei termini (art. 43 DPR 600/1973). La CTR accoglieva in parte l'appello dell'Agenzia riconoscendo il raddoppio dei termini ma quantificando il reddito imponibile nella provvigione del 2% prevista dal contratto di commissione con MMCZ anziché sull'intero giro d'affari; rifiutava invece la deduzione dell'1,5% pagato al subagente Metalfar per mancata documentazione nella fase amministrativa. L'Agenzia impugnò in Cassazione su questioni di diritto (applicazione art.109 TUIR, utilizzabilità di documenti prodotti in giudizio, onere della prova, raddoppio termini). Centachrome propose ricorso incidentale con molte censure (nullità per violazione del diritto internazionale sulle notifiche, omissione di pronuncia sulla non sussistenza della stabile organizzazione, mancata ammissione delle deduzioni per commissioni pagate al subagente, motivazione contraddittoria sulle sanzioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo del ricorso incidentale (omessa motivazione della CTR circa la sussistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia), ha respinto i primi cinque motivi del ricorso incidentale e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi (compresi quelli del ricorso principale). La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, ivi compresa la determinazione delle spese. Pertanto la pronuncia di merito sulla qualificazione della stabile organizzazione, sulla deducibilità delle commissioni a favore del subagente e sulla quantificazione definitiva del reddito è rimessa al nuovo giudizio di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi d'accertamento opera quando la violazione comporti l'obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.p.); non è necessaria la concreta presentazione della denuncia, bastando l'esistenza dei presupposti che la renderebbero obbligatoria (prognosi postuma).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Regola l'esibizione di documenti nella fase amministrativa; l'Amministrazione lamentava l'inutilizzabilità di documenti prodotti solo in giudizio, ma il giudice di merito può comunque valutare documenti nuovi nel giudizio valutandone rilevanza e ammissibilità.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109

    Disciplina la determinazione del reddito d'impresa; la CTR ha ritenuto che, in mancanza di prova di conti economici, la base imponibile potesse essere limitata alla provvigione contrattuale percepita (2%) e non all'intero fatturato, salvo prova contraria o deduzioni documentate.

  • Codice civile, art. 2697

    Individua l'onere della prova: il contribuente deve provare i costi dedotti; la CTR ha ritenuto che le deduzioni per la commissione al subagente non fossero adeguatamente documentate nella fase amministrativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Regola i motivi di impugnazione in Cassazione; la censura per omessa o insufficiente motivazione è stata valutata alla luce dei limiti di sindacato di legittimità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Norme procedurali del processo tributario richiamate in relazione alla presunta omissione di pronuncia della CTR su motivi di appello incidentale.

  • Codice di procedura penale, art. 331

    Individua l'obbligo di denuncia (notitia criminis) che, se ricorre, giustifica il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi del DPR 600/1973 art.43; la Corte ha richiamato che non serve la denuncia effettiva, ma solo l'obbligo di denunciarla.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Elenca i reati tributari la cui violazione determina l'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini; la Corte ha confermato che il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia senza accertare il reato.

  • Reg. CE n. 1348/2000 e Convenzioni internazionali (ex Convenzione di Strasburgo 1997, Convenzione dell'Aja)

    Richiamate dalla resistente per criticare le notifiche all'estero; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate tali censure ove non dedotte o specificate nei precedenti gradi e ha ribadito il principio di sanatoria per conoscenza dell'atto quando il contribuente propone il ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 156 e 160

    Principio di sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo applicato anche agli atti amministrativi impositivi: la proposizione del ricorso e la conoscenza dell'atto sanano vizi di notifica.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello omette di motivare su un fatto decisivo (es. esistenza di una stabile organizzazione), detta omissione può determinare la cassazione per violazione di legge e rinvio per nuovo esame.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento (DPR 600/1973 art.43 comma 3) richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.p.) ma non la prova dell'effettiva denuncia: il giudice verifica i presupposti dell'obbligo (prognosi postuma).
  • Documenti prodotti per la prima volta in giudizio possono essere valutati dal giudice, ma la loro utilizzabilità può essere contestata dall'Amministrazione con riferimento agli obblighi di esibizione nella fase amministrativa (art.32 DPR 600/1973); tuttavia la mancata produzione in fase amministrativa non impedisce automaticamente che il giudice valorizzi il documento.
  • L'onere probatorio dei costi deducibili grava sul contribuente (art.2697 c.c.): senza documentazione adeguata il giudice può rifiutare la deduzione, salvo che la mancata produzione sia giustificata (es. vizi di notifica che abbiano impedito la partecipazione alla fase amministrativa).
  • I vizi di notifica di atti impositivi possono essere sanati dalla proposizione del ricorso e dalla prova della conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza; se il contribuente agisce nel merito la nullità della notificazione può considerarsi sanata.
  • Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) trova applicazione quando la parte non contesta specifici fatti allegati dall'altra; in sede d'appello non contestare un punto può comportare che il giudice non debba ulteriormente verificarlo, ma la linea difensiva adottata può rendere inammissibile la doglianza di non contestazione.
  • In imposte internazionali/postazione stabile, la valutazione sulla sussistenza di una stabile organizzazione richiede motivazione puntuale: la mancanza di analisi su questo punto è decisiva perché incide sulla natura del rapporto tributario e sulla quantificazione del reddito imponibile.

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