Sentenza del 08/06/2022 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - Autotutela parziale ante presentazione del ricorso - impugnazione sia dell'Accertamento che dell'Autotutela - ammissibilità previa riunificazione procedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento sintetico n. TL ../2018 relativo al 2014 (maggior imponibile Irpef accertato per € 1.033.653, imposte e sanzioni conseguenti) e del provvedimento di autotutela con cui l'Ufficio aveva parzialmente ridotto la pretesa riconoscendo che € 200.000 erano riferibili al 2013. Il contribuente contestava la regolarità della notifica dell'avviso (venuto a sua conoscenza tramite il cassetto fiscale) e la legittimità dell'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973, ricorrendo documenti che dimostravano realizzi patrimoniali per € 722.072,00 che escludevano la sussistenza della maggiorazione oltre il 20% del reddito dichiarato.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo per la mancata produzione da parte dell'Ufficio di documentazione idonea a provare la correttezza della notifica (in particolare riguardo al deposito e alla comunicazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art.140 c.p.c.). La Commissione ha ammesso l'impugnazione anche dell'atto di autotutela (pur rilevando che, in astratto, l'impugnazione di un atto di autotutela può essere omessa quando si impugna già l'atto principale), ha rilevato che l'Ufficio aveva riconosciuto il proprio errore con atti interni e che, nonostante ciò, non aveva annullato l'accertamento. Sul merito è stata accertata l'illegittimità dell'accertamento sintetico: i provvedimenti interni dell'Ufficio (intesa ad annullare o a ridurre del 90% gli addebiti) e i documenti prodotti dal contribuente (realizzi patrimoniali per € 722.072,00) dimostravano che la differenza accertata non superava la soglia del 20% prevista dall'art.38 DPR 600/1973, comma 4; pertanto l'accertamento è stato annullato e il ricorso sull'autotutela è stato assorbito. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.600,00 oltre IVA e CPA e al rimborso del contributo unificato. In precedenza era stata concessa la sospensione della riscossione.
Norme richiamate
art. 38 DPR 600/1973
L'accertamento sintetico è procedibile solo se le spese/investimenti accertati superano del 20% il reddito dichiarato (comma 4) e può essere escluso se i realizzi patrimoniali/documentati dimostrano che la differenza non raggiunge detta soglia (comma 6). Nel caso di specie i documenti del contribuente e i provvedimenti interni dell'Ufficio hanno dimostrato l'assenza dei presupposti per l'accertamento sintetico.
art. 1175 cod. civ.
Il principio della buona fede nello svolgimento delle obbligazioni impone all'amministrazione l'obbligo di correttezza e tutela del legittimo affidamento del contribuente; l'Ufficio che riconosce un errore è tenuto a correggerlo e non a mantenere successivamente posizioni contrastanti.
art. 140 c.p.c.
L'obbligo di inviare al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito è componente della validità della notifica; la mancata produzione, da parte dell'Ufficio, di documentazione sul deposito e sulla comunicazione ha comportato l'accoglimento dell'eccezione di tempestività del ricorso.
art. 47 D.lgs. n. 546/92
Norma che consente la sospensione cautelare dell'atto impugnato; richiesta dal contribuente ed efficace nel corso del procedimento per sospendere la riscossione.
Massime di principio
- Un atto di autotutela amministrativa è impugnabile anche se proposto contestualmente o dopo il ricorso contro l'atto impositivo principale; la riunificazione dei procedimenti è ammessa per consentire l'esame unitario delle questioni.
- Se l'amministrazione riconosce di avere commesso un errore in sede di autotutela ma non annulla l'atto impugnato, il contribuente può ottenere l'annullamento giudiziale dimostrando l'incongruenza o l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento.
- La documentazione dell'amministrazione sulla corretta notifica (deposito e comunicazione di avvenuto deposito) è prova necessaria per dichiarare l'inammissibilità per tardività: l'onere probatorio grava sull'Ufficio.
- L'accertamento sintetico viene escluso quando la prova documentale dimostra che i realizzi patrimoniali e le fonti di finanziamento documentate rendono la differenza accertata inferiore alla soglia prevista dall'art.38 DPR 600/1973; quindi la valutazione dei documenti bancari/patrimoniali è cruciale.
- Impugnare l'atto principale (avviso di accertamento) assorbe in molti casi l'impugnazione parziale dell'atto di autotutela, ma l'impugnazione dell'autotutela resta ammessa e utile se l'Ufficio mantiene posizioni contraddittorie o se l'autotutela non risolve interamente la controversia.
- In presenza di atti interni dell'Ufficio che indicano l'intenzione di annullare o ridurre significativamente la pretesa, il giudice può ritenere inattendibile la posizione difensiva dell'Amministrazione e pronunciare l'annullamento dell'accertamento.
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