Sentenza del 08/06/2022 n. 1920 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Temi ricorrenti contenzioso - Accertamenti da indagini finanziarie - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi non armonizzati - Obbligo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un atto di accertamento fondato su indagini finanziarie per presunta violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; il contribuente sosteneva che l'assenza di questo contraddittorio rendesse l'atto invalido
La decisione
Il giudice ha stabilito che l'obbligo generale di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale sussiste, in termini generali, solo per i tributi armonizzati; la violazione di tale obbligo rende invalido l'atto soltanto se il contribuente dimostra di aver enunciato concretamente le ragioni che avrebbe voluto far valere e che l'opposizione non è meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati (ad es. IRPEF, IRAP) non esiste nella legislazione nazionale un obbligo generalizzato di contraddittorio: pertanto, salvo che una specifica norma non lo preveda, la mancata apertura del contraddittorio non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento. Di conseguenza l'impugnazione del contribuente è respinta e l'atto è confermato
Norme richiamate
disciplina del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati
Il giudice interpreta che per i tributi armonizzati esiste un obbligo generale di contraddittorio la cui violazione può determinare l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra di aver enunciato le ragioni concrete che avrebbe fatto valere
legislazione nazionale sui tributi non armonizzati (es. IRPEF, IRAP)
Non è rinvenibile, nella normativa nazionale generale, un analogo obbligo generalizzato di contraddittorio; l'obbligo sussiste solo quando una norma specifica lo preveda
principio della rilevanza del contenuto delle eccezioni del contribuente
La mancata apertura del contraddittorio rileva ai fini di invalidità dell'atto solo se il contribuente ha formulato in modo concreto e non pretestuoso le ragioni che avrebbe voluto far valere
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati l'Amministrazione ha, di norma, l'obbligo di esperire il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione può invalidare l'atto se il contribuente dimostra di aver indicato concretamente le proprie ragioni e non essere di parte pretestuosa
- Per i tributi non armonizzati (es. IRPEF e IRAP) non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio nella normativa nazionale: verificare sempre se una disposizione specifica impone il contraddittorio nel caso concreto
- In assenza di un obbligo normativo specifico, la mancata apertura del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento; il contribuente dovrebbe invece concentrare le proprie difese sulla contestazione del merito e sulla prova delle violazioni sostanziali
- Quando si contesta l'assenza di contraddittorio, il contribuente deve documentare in modo concreto quali argomentazioni avrebbe sollevato e come queste avrebbero potuto incidere sull'esito dell'atto; dichiarazioni generiche o pretestuose sono inefficaci
- Prima di impugnare, valutare se norme settoriali o procedure amministrative specifiche prevedono il contraddittorio: in tali ipotesi la sua omissione può essere più facilmente rilevante ai fini dell'annullamento dell'atto
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