Sentenza del 08/06/2022 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tassa di registro su atto con più negozi giuridici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa all'avviso di liquidazione per maggior imposta di registro su un atto pubblico qualificato come "permuta" contenente più negozi giuridici (due cessioni di fabbricati con agevolazione "prima casa", una cessione di fabbricato senza agevolazione e una cessione di terreno). L'Ufficio aveva contestato la mancata indicazione delle quote degli immobili nell'atto e, ritenendo impossibile determinare la base imponibile ai sensi dell'art. 52 DPR 131/1986, ne aveva quantificata l'imponibile nella somma dichiarata, disconoscendo l'agevolazione "prima casa" per presumibile mancanza di chiarezza su quali soggetti/immobili ne avessero fruito. I contribuenti avevano impugnato l'avviso sostenendo che dai documenti allegati e richiamati nell'atto (planimetrie, certificati di residenza, attestati, visure catastali) fosse agevole ricavare le quote e individuare a quali trasferimenti si applicavano le agevolazioni.
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. Il giudice ha ritenuto che non si trattasse di un'interpretazione della natura dell'atto (art. 20 DPR 131/1986) ma di una legittima integrazione del testo contrattuale con gli allegati espressamente richiamati nell'atto per identificare le quote e stabilire l'applicabilità delle agevolazioni. Conseguentemente l'avviso di liquidazione dell'Ufficio è stato confermato illegittimo e l'appellante condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 52 DPR 131/1986
Richiamato dall'Ufficio come base per quantificare l'imponibile in caso di mancata indicazione delle quote; tuttavia il giudice ha ritenuto che prima di applicare una quantificazione secondo l'art. 52 si debba verificare la possibilità di integrare il testo dell'atto con gli allegati richiamati per ricavare le quote.
art. 20 DPR 131/1986
L'Agenzia ha invocato la norma (anche in seguito alla riforma L. 27.12.2017, n.205, comma 87) per sostenere che l'Amministrazione deve fondare l'interpretazione unicamente sul testo dell'atto e non su elementi extratestuali. La Commissione ha invece ritenuto che la norma non impedisce di integrare il testo con allegati espressamente richiamati dall'atto quando la questione sia l'identificazione di quote/elementi interni all'operazione e non la rinegoziazione della natura dell'atto.
nota II-bis art. 1 Parte Prima Tariffa allegata al DPR 131/1986 (agevolazione "prima casa")
L'Ufficio aveva contestato l'uso dell'agevolazione ritenendola illegittima per mancanza di chiarezza su chi ne avesse beneficiato. Il giudice ha ritenuto invece che, alla luce degli allegati richiamati e dei documenti prodotti, fosse possibile individuare gli immobili e i beneficiari e quindi riconoscere correttamente le agevolazioni.
L. 27.12.2017 n. 205, comma 87 (riforma art.20 T.U.R.)
La riforma attribuisce carattere di interpretazione autentica alla regola sull'utilizzo del testo dell'atto. L'Agenzia ne ha invocato l'effetto vincolante; la Commissione ha tuttavia ritenuto che la riforma non valga a impedire l'integrazione del testo con allegati richiamati dall'atto quando ciò sia necessario per identificare elementi essenziali come quote e benefici fiscali.
Cass. Civ., sez. II, 24.8.1991, n. 9096 (giurisprudenza citata)
Riferimento usato dall'Amministrazione per sostenere che le visure catastali hanno valore indiziario e non provano la titolarità dei diritti. La Commissione ha comunque ammesso l'uso delle visure e di altri documenti come elementi confermativi/esplicativi in combinazione con l'atto e gli allegati richiamati, senza che ciò costituisca accertamento di diritti in luogo dell'atto pubblico.
Massime di principio
- Se l'atto pubblico richiama esplicitamente allegati (planimetrie, certificazioni, visure) l'amministrazione e il giudice possono integrare il testo dell'atto con quegli allegati per identificare quote e destinatari di agevolazioni, purché l'operazione non comporti una rinegoziazione della natura giuridica dell'atto.
- L'art. 20 T.U.R. (post-riforma 2017) limita l'uso di elementi extratestuali per rqualificare la natura dell'atto, ma non impedisce l'utilizzo degli allegati richiamati nell'atto stesso per chiarire aspetti interni come quote o destinazione delle agevolazioni.
- Le visure catastali hanno valore indiziario e non costituiscono di per sé prova della titolarità dei diritti immobiliari, ma possono essere utilizzate come elemento confermativo se collegati al testo dell'atto e ad altri documenti richiamati.
- Prima di procedere a una quantificazione dell'imponibile ai sensi dell'art. 52 (es. uso dell'intero corrispettivo) l'Amministrazione deve accertare che sia realmente impossibile determinare la base imponibile integrando il contenuto dell'atto con gli allegati richiamati; in mancanza di tale impossibilità, l'integrazione è preferibile e può consentire il riconoscimento di agevolazioni.
- Per il riconoscimento delle agevolazioni "prima casa" è necessario che risulti con sufficiente chiarezza, dal testo dell'atto e dai documenti ad esso allegati/richiamati, quale soggetto e quale immobile ne costituiscono oggetto; documentazione accessoria (residenza, planimetrie, certificazioni) può essere sufficiente se coerente e richiamata dall'atto.
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