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Sentenza

Sentenza del 08/06/2022 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Tributi locali - Indisponibilità - Clausola derogatoria - Nullità assoluta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

concordato contrattuale prevedeva che il canone annuo di concessione per la costruzione, esercizio e manutenzione di un parco eolico fosse considerato comprensivo di eventuali future imposte locali; si contestava la validità di tale clausola per violazione di norme imperative che riservano all'ente impositore la potestà di imporre tributi destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e impongono applicazione uniforme nei confronti dei soggetti passivi individuati dalla legge

La decisione

il giudice ha dichiarato la nullità assoluta della clausola che pretendeva di includere o escludere future imposte locali nel canone convenuto, rilevando che si tratta di norma imperativa di carattere pubblico e che le imposte locali non possono essere oggetto di pattuizione che ne modifichi l'ambito di applicazione o la destinazione; la nullità della clausola rende inefficace la deroga convenzionale rispetto agli obblighi tributari e lascia impregiudicata la potestà impositiva dell'ente

Norme richiamate

  • principio di indisponibilità dei tributi locali

    i tributi destinati al finanziamento delle finalità istituzionali dell'ente sono norme imperative e non sono suscettibili di essere derogate per accordo tra pubblico e privato

  • divieto di pattuizione che incida sulla potestà impositiva

    qualsiasi patto che intenda esentare o considerare assorbite future imposizioni locali è inefficace perché sottrae all'ente la possibilità di applicare uniformemente i tributi ai soggetti passivi individuati dalla legge

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale tra ente pubblico e privato che pretenda di escludere, anticipare o assorbire future imposte locali è nulla per violazione di norme imperative: non è consentito privatizzare o limitare la potestà impositiva pubblica mediante accordi tra le parti.
  • I tributi locali hanno natura pubblica e sono destinati al perseguimento di fini istituzionali; devono essere applicati uniformemente ai soggetti passivi individuati dalla legge e non possono essere oggetto di pattuizioni discrezionali.
  • In contratti di concessione è possibile negoziare aspetti economici (canoni, indennizzi, revisione prezzi) purché non consistano in esenzioni o compensazioni che incidano sulla posizione impositiva dell'ente o sui diritti di terzi; per effetti fiscali è necessario attenersi alle norme vigenti e non sostituirsi alla potestà impositiva.
  • La nullità della clausola è assoluta quando contrasta con norme imperative: ciò significa che anche se accettata da entrambe le parti, la disposizione è inefficace e le obbligazioni tributarie future restano regolate dalla legge.
  • Per gestire il rischio fiscale in una concessione, le parti dovrebbero prevedere meccanismi leciti (es. clausole di revisione economica, indennizzi calibrati in caso di nuove imposizioni) e non pattuire esenzioni o assorbimenti di imposte che la legge riserva all'ente impositore.

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