Sentenza del 08/06/2022 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributi locali - Indisponibilità - Clausola derogatoria - Nullità assoluta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
concordato contrattuale prevedeva che il canone annuo di concessione per la costruzione, esercizio e manutenzione di un parco eolico fosse considerato comprensivo di eventuali future imposte locali; si contestava la validità di tale clausola per violazione di norme imperative che riservano all'ente impositore la potestà di imporre tributi destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e impongono applicazione uniforme nei confronti dei soggetti passivi individuati dalla legge
La decisione
il giudice ha dichiarato la nullità assoluta della clausola che pretendeva di includere o escludere future imposte locali nel canone convenuto, rilevando che si tratta di norma imperativa di carattere pubblico e che le imposte locali non possono essere oggetto di pattuizione che ne modifichi l'ambito di applicazione o la destinazione; la nullità della clausola rende inefficace la deroga convenzionale rispetto agli obblighi tributari e lascia impregiudicata la potestà impositiva dell'ente
Norme richiamate
principio di indisponibilità dei tributi locali
i tributi destinati al finanziamento delle finalità istituzionali dell'ente sono norme imperative e non sono suscettibili di essere derogate per accordo tra pubblico e privato
divieto di pattuizione che incida sulla potestà impositiva
qualsiasi patto che intenda esentare o considerare assorbite future imposizioni locali è inefficace perché sottrae all'ente la possibilità di applicare uniformemente i tributi ai soggetti passivi individuati dalla legge
Massime di principio
- Una clausola contrattuale tra ente pubblico e privato che pretenda di escludere, anticipare o assorbire future imposte locali è nulla per violazione di norme imperative: non è consentito privatizzare o limitare la potestà impositiva pubblica mediante accordi tra le parti.
- I tributi locali hanno natura pubblica e sono destinati al perseguimento di fini istituzionali; devono essere applicati uniformemente ai soggetti passivi individuati dalla legge e non possono essere oggetto di pattuizioni discrezionali.
- In contratti di concessione è possibile negoziare aspetti economici (canoni, indennizzi, revisione prezzi) purché non consistano in esenzioni o compensazioni che incidano sulla posizione impositiva dell'ente o sui diritti di terzi; per effetti fiscali è necessario attenersi alle norme vigenti e non sostituirsi alla potestà impositiva.
- La nullità della clausola è assoluta quando contrasta con norme imperative: ciò significa che anche se accettata da entrambe le parti, la disposizione è inefficace e le obbligazioni tributarie future restano regolate dalla legge.
- Per gestire il rischio fiscale in una concessione, le parti dovrebbero prevedere meccanismi leciti (es. clausole di revisione economica, indennizzi calibrati in caso di nuove imposizioni) e non pattuire esenzioni o assorbimenti di imposte che la legge riserva all'ente impositore.
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